
Le prevede il decreto legge sulla sanità, approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
L'operatore che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego, nonché quelle relative ai prodotti di acqua dolce.
La violazione delle prescrizioni è punita dall'autorità competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
Altre norme di sicurezza alimentare riguardano il riconoscimento degli stabilimenti e la somministrazione di latte crudo.
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