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TAR LOMBARDIA

Santuario di Zinasco, TAR: dichiarazioni Ats veritiere

Santuario di Zinasco, TAR: dichiarazioni Ats veritiere
"Non sussistono elementi probatori che facciano dubitare della veridicità di quanto dichiarato dall'ATS di Pavia". Il Giudice respinge la richiesta di accesso agli atti.

Nessun accesso agli atti del Dipartimento Veterinario di Pavia, anche perchè quegli atti, legittimamente, non ci sono. Il verbale delle operazioni di abbattimento degli animali del rifugio "Cuori Liberi "non è mai stato redatto dal personale veterinario", in quanto tale atto- ha dichiarato il Dipartimento veterinario- " non era necessario ai fini della procedura amministrativa".
Per il Giudice amministrativo della Lombardia non ci sono elementi per dubitare delle dichiarazioni dei Veterinari della ATS pavese e, pertanto, va rigettata la domanda di accesso agli atti presentata dalle associazioni protezioniste.

Questa la sintesi della sentenza del 2 febbraio del TAR Lombardia. I fatti risalgono alle operazioni di abbattimento dei suini  compiute il 20 settembre 2023 presso lo stabilimento di Zinasco (PV). Le associazioni chiedevano di accedere al verbale.

La dichiarazione della ATS- Si legge in sentenza che il verbale delle operazioni di abbattimento "non era necessario ai fini della procedura amministrativa". Inoltre, considerate le condizioni in cui si sono svolte le operazioni di soppressione dei suini e le proteste degli attivisti intervenuti numerosi presso la struttura, non vi erano i presupposti per poter compilare relazione condivisa con la parte". Inoltre,  "diversamente dagli atti di accertamento e/o trasgressione ovvero atti di controllo igienico sanitario, nei casi di effettuazione di controlli intermedi di una procedura
amministrativa già in corso, nessuna normativa prevede la redazione di un apposito processo verbale di verifica dello stato dell'arte da notificare ai soggetti diversi dalla P.A". Se diversamente fosse, prosegue la dichiarazione in sentenza, "si avrebbe un ingiustificato appesantimento del procedimento amministrativo in violazione all'art. 1 della L. 241/1990».

Il Giudice- Il procedimento prevede che il Giudice arrivi a rigettare la domanda di accesso per assenza degli atti medesimi solo a condizione "che non sussistano elementi probatori contrari, che facciano dubitare della veridicità di quanto dichiarato dall'amministrazione resistente (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896)". Nel caso in questione,  la veridicità delle dichiarazioni della ATS non era dubitabile.

Sentenza TAR Lombardia 2 febbraio 2024