Rispondendo all'interpello di un professionista, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi chilometrici concorrono al reddito e quindi sono imponibili.
Il chiarimento è contenuto nella
risposta n. 270/2025 e si basa sul caso concreto esposto dal professionista interpellante. Basandosi sulla relazione illustrativa del Dipartimento delle Finanze, l'Agenzia chiarisce la portata del
decreto legislativo n. 192 del 2024 che, riformando il regime impositivo ai fini Irpef, stabiliva un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024. Dal 1 gennaio del 2025, il rimborso delle spese chilometriche sostenute dal lavoratore autonomo- anche se commisurato ai chilometri effettivamente percorsi- concorre alla formazione del reddito professionale. E questo perchè si tratta di spese rientranti nel "principio di onnicomprensività", anche se vengono commisurate ai chilometri effettivamente percorsi e analiticamente comprovati (es. pedaggi autostradali).
Analiticità e onnicomprensività- Il dubbio innescato dal decreto legislativo 192/2024 riguardava quelle spese che vengono sostenute dal professionista per espletare un incarico, ma che poi vengono riaddebitate al committente e che- se analiticamente individuate- non dovrebbero rientrare tra i proventi imponibili. L'Agenzia ha invece chiarito che, indipendentemente dalla loro analiticità descrittiva, queste spese entrano in forma "omnicomprensiva" nelle attività professionali: sono imponibili tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione all'attività professionale. In sostanza apparentabili ai compensi.
Il committente- Inoltre, il committente che rimborsa le spese chilometriche al professionista è tenuto ad applicare la ritenuta d'imposta, a titolo di acconto del 20% come prevede il
Dpr 600/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
Confermata la deducibilità- L'Agenzia delle Entrate, pur considerandoli rimborsi soggetti a ritenuta, conferma che le spese a cui si riferiscono sono deducibili.
Le spese non imponibili- Restano fuori dall'imponibile altri tipi di spese che il professionista si trova frequentemente a presentare al rimborso, come vitto e alloggio. Queste spese dovranno essere analiticamente indicate in fattura dal professionista, in modo separato rispetto ai compensi spettanti, e accompagnati da idonea documentazione comprovante l'esatta riferibilità all'attività professionale.
Obiettivi della norma- Per consentire un controllo di coerenza e di correttezza delle spese sostenute dal professionista, il decreto 192/2024 ha inteso evitare possibili comportamenti evasivi. Nel caso delle spese chilometriche il Fisco esclude che vi sia analiticità sufficiente ad escluderle dall'imponibile. Nel caso delle altre spese rimborsabili, una dettagliata documentazione e la voce analitica in fattura possono bastare ad escluderle dall'imponibile.