Al di sopra dei 120mila euro di reddito, la detrazione fiscale per spese veterinarie decresce fino ad azzerarsi. La conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate. La detrazione fiscale sulle spese veterinarie spetta per intero soltanto ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro. Oltre questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240mila euro. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate in una pagina riassuntiva delle condizioni che danno diritto allo sconto fiscale sulle imposte dovute dai proprietari di animali da compagnia.
Soglie di reddito dal 2020- La soglia di reddito è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020, comma 629). Prima di questa legge, non erano previsti tetti di reddito per accedere alla detrazione di imposta. Dal 2020, invece, è stato modificato il testo unico delle imposte sui redditi introducendo una progressione di calcolo. La detrazione delle spese veterinarie spetta: a) per intero se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro; b) soltanto per la parte compresa tra l'importo di 240.000 euro e 120.000 euro, se il reddito superiore a 120.000 euro.
Compensazione per aumenti- L'introduzione del tetto fino a 120mila euro ha compensato l'aumento (21 euro) della detrazione fiscale sulle spese veterinarie e i successivi aumenti sulla spesa massima ammessa, attualmente fissata a 550 euro (limitatamente alla parte che eccede euro 129,11).
Ulteriori limitazioni- Al di sotto dei 120 mila euro di reddito, la detrazione massima è di 80 euro (79,96 euro arrotondati). Questo importo massimo per ciascun contribuente è comprensivo delle spese per medicinali sostenute in farmacia e non cambia a prescindere dal numero di animali posseduti. A queste ulteriori limitazioni si deve aggiungere il requisito della tracciabilità: se il pagamento delle spese non avviene in modalità tracciabile, la fattura del Veterinario non è presentabile in sede di dichiarazione dei redditi. Il requisito del pagamento tracciabile non è invece previsto per l'acquisto di medicinali veterinari: basta lo scontrino parlante. Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità anche le spese versate a strutture pubbliche o accreditate al SSN.