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TRACCIABILITA' DEL FARMACO VETERINARIO

Ricetta elettronica, Federfarma torna sul 'diritto' di sostituzione

Ricetta elettronica, Federfarma torna sul 'diritto' di sostituzione
Obbligo in vigore ma non pienamente operativo: sul decreto ministeriale, non ancora pubblicato in Gazzetta, Federfarma scrive al Ministero della Salute.

Sul decreto attuativo della tracciabilità del farmaco veterinario- già approvato dalla Conferenza Stato Regioni ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- il Presidente di Federfarma Marco Cossolo ha scritto al Ministero della Salute. Fra i chiarimenti, richiesti dal sindacato delle Farmacie alla Dgsaf, figurano:
- la sostituibilità del medicinale prescritto dal medico veterinario
- la prescrizione dei medicinali stupefacenti e psicotropi
- l'utilizzo del sistema informatico in caso di emergenza.

Sostituzione in farmacia del medicinale prescritto dal Medico Veterinario- Il decreto non consente- diversamente da quanto Fedefarma richiede da tempo- di sostituire in farmacia il medicinale prescritto dal Medico Veterinario senza che questi ne abbia autorizzato il cambio. Il Presidente Cossolo torna sulla questione: "Ci sarebbe da chiarire la parte relativa alla sostituzione da parte del farmacista del farmaco prescritto dal medico veterinario anche in considerazione del fatto che nulla viene stabilito in merito alle modalità della comunicazione, contenente il rifiuto o l’accettazione della sostituzione (a parte il tempo massimo di 5 giorni), che il veterinario deve veicolare alla farmacia".
 “Noi siamo fermamente convinti – scrive Cossolo nella lettera - che un sistema del genere non possa funzionare e l’unica conseguenza possibile sarebbe quella di bloccare sine die la sostituzione da parte del farmacista".

Federfarma rilancia la richiesta di "prevedere un campo sul modello di ricetta elettronica che, una volta ‘spuntato’ dal veterinario  vieti la sostituzione da parte del farmacista. In alternativa, dato che è previsto che il veterinario possa scrivere ‘non sostituibile’ sul campo “Note” della ricetta, si preveda il diritto pieno di sostituzione da parte del farmacista in caso di mancanza di tale dicitura, così come avviene per i farmaci ad uso umano”.

Al riguardo, il Manuale pubblicato a luglio del 2018 dal Ministero della Salute prevede che "in caso di terapia d’urgenza, il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare il medicinale veterinario generico o corrispondente rispetto a quello prescritto. La regolarizzazione della sostituzione, "mediante assenso scritto del medico veterinario prescrittore, entro i cinque giorni lavorativi successivi, è informatizzata con la trasmissione al veterinario, in tempo reale, della notifica della richiesta di sostituzione. Il veterinario autorizza - nei tempi più bre vi e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi - tale sostituzione, modificando, laddove necessario, la posologia, la durata del trattamento e i tempi di attesa. L’utilizzo del medicinale può avvenire solo a seguito di autorizzazione nel sistema. In caso contrario è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione medico-veterinaria".

Prescrizione di medicinali stupefacenti- Sul portale divulgativo ricettaveterinariaelettronica.it, il Ministero della Salute precisa che la ricetta veterinaria elettronica "non si applica ai medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309- e che "per tale tipologia di medicinali viene mantenuta la prescrizione cartacea". Il decreto operativo conferma questa previsione (articolo 1) applicando la tracciabilità informatizzata dei medicinali stutpefacenti e psicotropi "limitatamente alla fase distributiva", e non in fase di emissione della ricetta da parte del Medico Veterinario prescrittore.

Per quanto riguarda l'operatività in farmacia, Cossolo chiede al Ministero conferma che le ricette cartacee contenenti prescrizioni veterinarie di medicinali stupefacenti, sia per animali DPA che d’affezione, dopo la spedizione debbano essere conservate in farmacia per il tempo previsto dal predetto Testo Unico degli Stupefacenti, vale a dire due anni dall’ultima registrazione per i medicinali stupefacenti delle sezioni A, B, C e per sei mesi per i medicinali stupefacenti della sezione D.
"A tale proposito- scrive Cossolo-  abbiamo anche appreso come la Federazione degli Ordini dei Medici Veterinari abbia dato istruzione ai propri iscritti, di prescrivere, a partire dal 1° Gennaio 2019, con modalità elettronica e non cartacea i farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope appartenenti alle Tabelle B, C e D”.
Anche su questo Federfarma chiede un chiarimento.

Utilizzo del sistema informativo in casi di emergenze e ulteriori chiarimenti tecnici- Federfarma chiede inoltre chiarimenti sull'utilizzo del sistema informativo in casi di emergenze. Il citato Manuale prevede che nei casi in cui non sia funzionante il sistema informatico, il medico veterinario possa prescrivere in modalità cartacea i farmaci da destinare alle cure animali e che "entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalità del sistema"  le informazioni riguardanti la prescrizione, l'erogazione e la somministrazione debbano essere inserite nel sistema.  Il decreto attuativo conferma tali disposizioni aggiungendo che "l’impossibilità di utilizzo delle registrazioni digitali deve essere comunicata, per le casistiche previste, attraverso le modalità operative descritte nel manuale operativo, nel quale potranno inoltre essere descritte ulteriori modalità alternative di gestione nell’impossibilità di utilizzo delle registrazioni digitali"

Federfarma chiede chiarimenti anche riguardo alle modalità con cui le farmacie debbano comunicare preventivamente, sia al ministero della Salute che al ministero dell’Economia e delle Finanze la scelta di utilizzare le credenziali della ricetta digitale anche per l’erogazione della ricetta elettronica veterinaria. Non viene tuttavia specificato né come le farmacie debbano comunicare tale opzione, né il significato di tale opzione”- fa notare Cossolo. Ovvero se una volta effettuata tale opzione verrà inibita alle farmacie la possibilità di utilizzare le credenziali ottenute dal ministero della Salute.
Ultimo punto da chiarire, secondo Federfarma, è l’invio dei dati, da parte dei depositari, al sistema di tracciabilità: l’obbligo di comunicare il lotto di produzione non viene esteso ai grossisti.