• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32559
cerca ... cerca ...
CANI E INCOLUMITA'

Cani in save list, il testo consolidato della plp lombarda

Cani in save list, il testo consolidato della plp lombarda
Il sito web del Consiglio regionale della Lombardia ha pubblicato il testo consolidato del progetto di legge "Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità". Sul testo approvato in via definitiva dal Pirellone, il 24 giugno, la parola passa al Parlamento. IL TESTO
Anche i Consigli regionali, in base all'articolo 121 della Costituzione, possono presentare Progetti di Legge al Parlamento (PLP). E' quanto ha fatto il Consiglio della Lombardia, approvando la PLP n. 4, una proposta di regolamentazione di "alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità". Il testo consolidato, approvato il 24 giugno, recepisce gli emendamenti presentati in Commissione Sanità e nella plenaria del Consiglio. Per il relatore proponente la PLP Roberto Anelli (Lega) è in atto una "emergenza nazionale" in assenza di una legislazione ordinaria.

I cani oggetto della proposta di legge- Il testo  ruota attorno all'Allegato A, un elenco di 26 "tipologie di razze e relativi incroci" soggette ad una serie di obblighi, restrizioni e divieti, "esclusi i cani iscritti ai libri genealogici". Quest'ultima specificazione è il frutto di un emendamento approvato il 24 giugno dal Consiglio, motivato dalla considerazione che "gli allevatori assicurano un percorso selettivo sui riproduttori che minimizza tare comportamentali su base genetica" e che "il processo di cessioni comprende la valutazione delle caratteristiche dell'interazione con l'aspirante proprietario".
La proposta include nel campo di applicazione:
- qualsiasi cane di razza mista che sia morfologicamente assimilabile a una delle razze o tipologie elencate in Allegato A.
- i cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie elencate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad altri animali, come accertato dalle autorità sanitarie competenti.
ALLEGATO_A
Cani esclusi dal campo di applicazione- Oltre ai cani iscritti ai libri genealogici, vengono espressamente esclusi dal campo di applicazione anche:
- i cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità;
- i cani in dotazione alle forze armate, alla polizia, alla protezione civile e ai vigili del fuoco;
- i cani impegnati nel lavoro di guardiania e accudimento bestiame, ai cani impegnati nell’attività venatoria

Caratteristiche dei cani elencati e individuazione delle tipologie di razze-  Nell’allegato B sono riportate le caratteristiche comportamentali dei cani molossoidi e dei cani da presa presenti nell' allegato A. Rispetto alla prima formulazione del testo, sono stati eliminati i riferimenti alle caratteristiche morfologiche, fisiche e fiosionomiche, dei cani elencati, perchè "trattandosi di incroci e non di razze riconosciute- ha spiegato il relatore della PLP Consigliere Roberto Anelli-  non è possibile definire con precisione le caratteristiche morfologiche standard, ma risulta più opportuno focalizzarsi sugli aspetti comportamentali".
In particolare:
-Temperamento reattivo, ansioso, diffidente;  asocialità caratteriale
-Dominanza tendente all’aggressività; velocità, scatto, reattività
-Predisposizione a sviluppare stress/distress
-Motivazione sociale bassa soprattutto intraspecifica, ipereccitabilità, imprevedibilità alta in particolare durante la competizione
-Frequente assenza di avvertimento prima dell’aggressione, tendenza a celare le intenzioni e non considerare i segnali calmanti degli altri cani
-Territorialità, alta motivazione cinestesica e predatoria; guardiani della casa, alte motivazioni possessive, protettive e competitive
Per l’individuazione della tipologia canina si fa riferimento a quanto riportato dai medici veterinari nella scheda anagrafica della banca dati degli animali da compagnia.
pdfALLEGATO_B

Disposizioni applicabili ai cani in Allegato A
-  Sui proprietari incombe un obbligo di formazione, di stipula di polizza per responsabilità civile, ma anche di adeguare le abitazioni private ad accorgimenti di sicurezza, pena sanzioni.

Si tratta di cani per i quali la PLP ritiene "necessaria un’adeguata conoscenza, oltre che una particolare preparazione per la loro conduzione e gestione". Le disposizioni incombono principalmente sul proprietario e non sul detentore, a cominciare dall'obbligo di consguire una formazione in due fasi, una teorica di almeno dieci ore con contenuti mutuati dal patentino ministeriale, e una pratica, caratterizzata da un test CAE-1 (Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini).
Il test CAE1 è di almeno sei ore, con simulazione di potenziali situazioni di criticità e docenti addestratori. La performance attitudinale è valutata da una commissione composta da due giudici ENCI e un veterinario esperto in comportamento animale.
Le spese per la formazione obbligatoria, patentino e CAE1,  sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffari regionali uniformi.
L’esito del CAE-1 è comunicato dalla Commissione all’azienda sanitaria di residenza del proprietario del cane, che provvede al rilascio del "Patentino", inteso come percorso comprendente il CAE-1. Spetta poi ai Veterinari delle aziende sanitarie registrare nel SINAC, i patentini rilasciati e le valutazioni psico-fisiche caratteriali dei cani. 

Per i cani in Allegato A, la PLP richiede che le abitazioni private che li ospitano abbiano alcuni requisiti strutturali (Allegato C) fra cui  cartelli che avvisano della presenza di cani e adeguati spazi ricovero chiusi per ogni singolo animale, dove potere detenere momentaneamente i cani in caso di necessità, vedi ingresso di estranei, bambini, conoscenti.
pdfALLEGATO_C.pdf172.8 KB

Attuali e futuri proprietari di cani in Allegato A- Dal testo iniziale sono state eliminate le norme di prima applicazione che davano ai proprietari un anno di tempo per sottoporre i cani in Allegato A ad una valutazione psico-fisica e gestionale da parte dei servizi veterinari finalizzata a verificare la necessità del percorso formativo obbligatorio. 
Il testo approvato  prevede che sia l'azienda sanitaria a valutare il periodo più opportuno per intraprendere il percorso formativo obbligatorio in base alla taglia e alla normotipologia del cane (inizialmente si fissava l'obbligo di formazione nell'arco temporale compreso fra i 12 e i 36 mesi di età del cane).
Coloro che "hanno intenzione" di acquisire la proprietà di cani di cui all’allegato A sono tenuti a conseguire "preventivamente" l’attestazione relativa al primo modulo di formazione. Una volta acquisito il cane, scatta l'obbligo di frequentare il secondo modulo, sulla base delle indicazioni delll’azienda sanitaria competente, "in base alla taglia e alla normotipologia".

Divieti riferiti ai cani in Allegato A- Per questi cani sono vietate la riproduzione, la libera vendita diretta e on-line nonché la cessione, "salvo se riconosciuti dalla Fédération cynologique internationale". Viene anche vietata la cessione dei cani ai proprietari che non hanno assolto l'obbligo di formazione.
E' vietato acquistare, acquisire a qualsiasi titolo o detenere i cani in Allegato A, ai minorenni e alle persone con precedenti o contenziosi aperti con la giustizia.

Strutture che ospitano cani in Allegato A- Le strutture che ospitano i cani di cui all’allegato A - ad esempio in conseguenza di un provvedimento di affido post sequestro- hanno 112 mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali riportati nell’allegato D, fra cui l'obbligo di "collaborazioni attive con figure cinofile esperte e con veterinari esperti in comportamento animale, funzionali anche alle procedure di affido. E' inoltre obbligatoria la valutazione comportamentale  dei cani, da aggiornare ogni 12 mesi.
pdfALLEGATO_D.pdf178.79 KB
Cani potenzialmente pericolosi- I proprietari o detentori di cani ritenuti potenzialmente pericolosi sono obbligati ad applicare prontamente le misure di prevenzione e gli interventi terapeutici prescritti da un medico veterinario esperto in comportamento animale. I medici veterinari esperti in comportamento animale forniscono tempestivo riscontro alle aziende sanitarie competenti, in merito al recupero dei cani sottoposti a terapia comportamentale. Il costo di ogni valutazione psico-fisica e caratteriale è a carico dei proprietari o detentori.
 
Conseguenze e sanzioni -  E' prevista una sanzione da 500 a 3mila euro, con divieto di detenere cani di medesima tipologia per un periodo di cinque anni per violazione dei divieti, per inosservanza degli obblighi di formazione per mancato adeguamento strutturale delle abitazioni private e delle strutture ospitanti. In caso di recidiva la sanzione è triplicata.  
In caso di mancato conseguimento del patentino, la Asl dispone la valutazione da parte di un medico esperto in comportamento animale, individuato nell'elenco nazionale della FNOVI. L’azienda sanitaria registra in SINAC i provvedimenti conseguenti al mancato conseguimento del Patentino o per comprovata incapacità nella gestione del cane. 
Il rifiuto della formazione obbligatoria e l'incapacità gestionale del cane può comportare il sequestro dell'animale.



Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità
Proposta di legge al Parlamento (plp N.4) - Approvata nella seduta del 24 giugno 2025
pdfPROPOSTA_DI_LEGGE_AL_PARLAMENTO_PLP4.pdf86.82 KB