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FORMALISMI

Farmacisti: ricetta veterinaria in originale e non per fax

Farmacisti: ricetta veterinaria in originale e non per fax
L'Ordine dei Farmacisti di Torino ha scritto ai grossisti del Piemonte in merito alla dispensazione di medicinali veterinari di cui all'articolo 11 (Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti) del Decreto Legislativo 193/2006.

La nota, inviata per conoscenza anche ai Servizi Veterinari, NAS e Direzione Farmaco del Ministero della Salute si riferisce alla "prassi invalsa presso alcuni grossisti autorizzati alla vendita diretta in base all'articolo 70, comma 2 dei Dlgs 193/2006 di procedere alla dispensazione dei medicinali veterinari assoggettati a ricetta non ripetibile in triplice copia di cui all'art. 76, commi 3, 5, e art. 77 del Dlgs 193/2006 in seguito a presentazione non di una ricetta in originale, bensì di una sua copia inviata a mezzo fax".

L'Ordine dei Farmacisti osserva che "dall'analisi della vigente normativa, invece, emerge che il farmacista debba e possa spedire solo prescrizioni mediche pervenute in originale (come peraltro ribadito dalla FOFI nella circolare n. 6474 del 2110612004) – anche a garanzia della loro autenticità - e nella fattispecie della ricetta non ripetibile in triplice copia, debba, fra i formalismi obbligatori all'atto della spedizione, firmare la ricetta al fine di dimostrare la contestuale presenza dei farmacista all'atto della dispensazione".

Il problema sollevato è di diretto interesse per i medici veterinari e per la continuità dell'esercizio professionale e delle connesse esigenze terapeutiche e pertanto si rende urgente e definitivo il parere del Ministero della Salute.

Art. 76. (Prescrizione di medicinali veterinari)
(...)
3. Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonche' di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, e' effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'articolo 65.
(...)
5. Alla prescrizione di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia si applica il comma 3 quando le categorie di medicinali ivi elencate, sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.

pdfLETTERA DELLORDINE DEI FARMACISTI DI TORINO.PDF58.9 KB