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LA RISPOSTA

Titolarità del veterinario ad approvvigionarsi di ospedalieri

Titolarità del veterinario ad approvvigionarsi di ospedalieri
In risposta ad una richiesta di precisazioni dell'ANMVI, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fornito indicazioni sulla titolarità del veterinario ad approvvigionarsi di medicinali umani ad uso ospedaliero.

La nota evidenzia che il comma 4 dell'art. 92 del decreto legislativo 219/2006 disciplina il settore umano. In ambito veterinario, invece, alle strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 193/2006, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico.

L'approvvigionamento di medicinali di cui sopra – prosegue la nota- viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medici-veterinaria non ripetibile in triplice copia, nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte.

Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'art.10 del suddetto decreto, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario.

Nel caso di sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, l'approvvigionamento avviene mediante ricetta speciale in triplice copia, e nel rispetto delle registrazioni previste dall'articolo 42 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Sono esclusi dalla disciplina gli antibatterici.

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