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PARAFARMACIE E FARMACI VETERINARI: IL TESTO

PARAFARMACIE E FARMACI VETERINARI: IL TESTO
"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria". Ecco il testo dell'articolo 11, come da emendamento in Commissione Industria.
Modificato il Codice del Farmaco Veterinario:

Il comma 1 dell'articolo 70 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute) ancorchè dietro la prestazione di ricetta medica se prevista come obbligatoria. La vendita dei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

(Attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 70: "La vendita al dettaglio di medicinali veterinari e' effettuata soltanto da farmacisti in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria).

La Commissione Industria ha quindi approvato la proposta di coordinamento formale del testo proposto dai relatori e ha conferito mandato ai relatori stessi di riferire favorevolmente, con relazione orale, all'Assemblea in ordine al disegno di legge in titolo con le modifiche apportate.

pdfIL TESTO DELLARTICOLO 11 APPROVATO IN SENATO.pdf353.17 KB