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ORDINANZA n.3/2025

PSA, terza ordinanza: strategia rimodulata

Con l'Ordinanza n.3/2025, il Commissario Giovanni Filippini dispone "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana". L’evoluzione epidemiologica richiede la prosecuzione della strategia di contrasto e una rimodulazione della stessa, come da “Road map” concordata con la Commissione Europea.

Vengono in particolare rimodulate le misure contenute nell’ordinanza commissariale n. 5/2024, più volte prorogata. Il nuovo provvedimento commissariale ha per oggetto:
a) il contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) il depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia;
c) la sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) le misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Contenimento della circolazione virale attraverso l’utilizzo di barriere. Al Gruppo operativo degli esperti (GOE), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compete il coordinamento del potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle società concessionarie autostradali e, se del caso, dagli Enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonché la costruzione di ulteriori barriere fisiche.

Zona CEV- A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche -in funzione dell’analisi del rischio e dell’andamento della situazione epidemiologica-  è individuata una Zona di Controllo dell’Espansione Virale (Zona CEV) di dimensioni variabili, in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali, per la costituzione di una “zona bianca”, allo scopo di arrestare la diffusione della PSA in combinazione con altre misure.
Nella Zona CEV è vietata l’attività venatoria e di controllo faunistico del cinghiale. Sono di regola consentite le attività di depopolamento attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo. In deroga, il Commissario alla PSA può può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori. L’elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Depopolamento dei cinghiali- L'ordinanza 3/2025 dettaglia le misure di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione (I, II, III) e i divieti di movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.
Nello zone di restrizione II e III non ricadenti in Zona Cev è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale).
Il depopolamento in zona di restrizione I deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. 
Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall’ACL.
Solo per il cluster del Nord-ovest dal 1 settembre 2025 la gestione del depopolamento nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III  non ricadenti nella Zona CEV, si effettua attraverso un sistema di valutazione integrato basato sull’analisi della situazione epidemiologica e del livello della sorveglianza delle zone di territorio regionale assegnate alle squadre di caccia al cinghiale, definite Unità di Gestione del Cinghiali (UDG), e degli istituti faunistici. 

Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia- A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 10 km. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico

Sorveglianza e biosicurezza- L'ordinanza dispone misure di sorveglianza sui cinghiali e sui suini domestici. Vengono inoltre dettagliate le misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti di suini domestici siti in zone di restrizione e misure di biosicurezza su tutto il territorio nazionale non interessato dalla malattia.

Suini domestici-
Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l’Autorità competente locale (ACL)-  sulla base della situazione verificata in loco anche con il supporto delle forze dell’ordine- aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti. L’ACL esegue il prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della PSA di tutti i casi sospetti.  L’ACL campiona – in assenza di sospetto – nelle zone soggette a restrizione I, II e III, in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti. Inoltre devono essere campionati tutti i suini trovati morti o moribondi al di fuori di un contesto aziendale, ivi inclusi i resti di carcassa.
L’ACL identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonché di sintomi riferibili alla PSA.
Specifiche misure di biosicurezza e di controllo sono previste per gli stabilimenti di suini domestici siti in zone di restrizione.

Ricerca con cani- - Il 20 maggio scorso è stata stipulata una Convenzione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana per il rafforzamento dell’attività di ricerca delle carcasse di cinghiale con l’ausilio di unità cinofile. Al fine di incrementare l’efficacia della sorveglianza passiva nonché per integrare le attività di monitoraggio sul territorio, è disposto in collaborazione con l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) l’utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del “Test ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale”, di validità biennale) nell’ambito della Convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario Straordinario alla PSA.
I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il “brevetto di monitoraggio” a seguito del superamento del “Test ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale.

Deleghe- L’Autorità competente locale, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati.

GOT-Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire i Gruppi Operativi Territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorità Competenti Locali e alle Direzioni Regionali della Sanità Pubblica Veterinaria, dell’Agricoltura e dell’Ambiente, alle Polizie Provinciali, o in assenza delle polizie Provinciali alle Guardie Giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti Parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all’ACL per l’attuazione dell'ordinanza.

L'ordinanza dispone in merito all'adozione di provedimenti regionali e divieti di circolazione stradale. Contiene inoltre disposizioni riguardanti i flussi informativi e misure sanzionatorie per inosservanza delle disposizioni.

ORDINANZA_COMMISSARIO_PSA_N.3_2025.pdf491.42 KB

Bollettino epidemiologico nazionale