Per la gestione dell'emergenza LSD, il Ministero della Salute accoglie la richiesta delle autorità regionali e autorizza la delega a Veterinari non ufficiali. Con il dispositivo dirigenziale del 10 luglio, la Direzione Generale della Sanità Animale ha autorizzato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano "a delegare ai medici veterinari non ufficiali le attività previste all’art. 8, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136".
Sorveglianza epidemiologica- La diffusione del virus della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) rientra nelle "particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticità" che prevedono la delega del campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche. Il contesto operativo è quello descritto dal Regolamento europeo di sanità animale (Animal Health Law) per le indagini condotte dall'autorità competente e le misure preliminari di controllo, l'indagine epidemiologica e le misure di controllo in caso di conferma della malattia in animali detenuti (articoli 55, 57, 73, 74, 79 e 80 del regolamento).
Supporto urgente- Il ricorso alla delega a veterinari non ufficiali supporta le autorità competenti locali nell’adempimento delle attività di sorveglianza e controllo e risponde a una richiesta urgente del Coordinamento Interregionale della Prevenzione (sub area Sanità Animale). L'autorizzazione alla delega firmata dal DG Giovanni Filippini è applicabile dal 10 luglio e decadrà automaticamente alla scadenza delle zone di restrizione.
Le zone di restrizione- Con la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1318 la Commissione ha disposto misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia, in particolare l'istituzione di zone di restrizione e il blocco delle movimentazioni. Il Ministero ha dato seguito alle disposizioni europee con il dispositivo dirigenziale del 3 luglio scorso, successivamente modificato in data 10 luglio con riguardo alle deroghe per la movimentazione dei bovini da vita. La Decisione della Commissione dovrebbe applicarsi fino al 10 agosto 2025.