In Gazzetta Ufficiale la quarta ordinanza commissariale contro la PSA. Sarà in vigore fino al 28 marzo. Modificate le zone in Emilia Romagna per focolaio nel selvatico.
L'
Ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario per la peste suina africana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Anticipata al settore fin dalla firma da parte del Commissario
Giovanni Filippini, la nuova ordinanza, recante misure di eradicazione e sorveglianza della malattia in vigore dal 4 agosto, si applicherà fino al 28 marzo 2026.
Riduzione di densità del cinghiale- Un allegato elenca le UdG (Unità di Gestione) ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale. Si tratta di zone in cui è autorizzata la caccia al cinghiale "in tutte le sue forme" dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. I target di abbattimento sono individuati dalle Regioni e devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente.
Il 25 agosto è scaduto il termine entro il quale le Regioni dovevano comunicare al Commissario i target di abbattimento individuati per ciascun territorio.
La zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione, pertanto le modalita' operative del campionamento descritte nell'allegato I dell'
ordinanza n. 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia, l'ordinanza 4/2025 prescrive che i capi abbattuti siano testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.
Nelle zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario. La disposizione è prevista dalla nuova ordinanza commissariale, che riscrive il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025.
Focolaio nel selvatico in Emilia Romagna- Il 18 agosto, la Commissione Europea ha modificato. con proprio
regolamento, la classificazione delle restrizioni in Emilia Romagna. A luglio è stato infatti rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in un’area che era già elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questo nuovo focolaio rappresenta un aumento del livello di rischio. Pertanto, per garantire la continuità territoriale, questa stessa area viene elencata come zona soggetta a restrizioni II. Ridefiniti di conseguenza i confini delle zone soggette a restrizioni I e II per tenere conto di questo focolaio.
ORDINANZA 4 agosto 2025 Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densita' di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1753 che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
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