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PSA

Riduzione della densità del cinghiale e nuove zone in Emilia Romagna

In Gazzetta Ufficiale la quarta ordinanza commissariale contro la PSA. Sarà in vigore fino al 28 marzo. Modificate le zone in Emilia Romagna per focolaio nel selvatico.
L'Ordinanza n. 4/2025 del Commissario Straordinario per la peste suina africana è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Anticipata al settore fin dalla firma da parte del Commissario Giovanni Filippini, la nuova ordinanza, recante misure di eradicazione e sorveglianza della malattia in vigore dal 4 agosto, si applicherà fino al 28 marzo 2026.

Riduzione di densità del cinghiale- Un allegato elenca le UdG (Unità di Gestione) ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale. Si tratta di zone in cui è autorizzata la caccia al cinghiale "in tutte le sue forme" dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. I target di abbattimento sono individuati dalle Regioni e devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. 
Il 25 agosto è scaduto il termine entro il quale le Regioni dovevano comunicare al Commissario i target di abbattimento individuati per ciascun territorio.
La zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione, pertanto le modalita' operative del campionamento descritte nell'allegato I dell'ordinanza n. 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia, l'ordinanza 4/2025 prescrive che i capi abbattuti siano testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test. 

Nelle zone soggette a restrizione I, non ricadenti nella Zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario. La disposizione è prevista dalla nuova ordinanza commissariale, che riscrive il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025. 
 
Focolaio nel selvatico in Emilia Romagna- Il 18 agosto, la Commissione Europea ha modificato. con proprio regolamento, la classificazione delle restrizioni in Emilia Romagna. A luglio è stato infatti rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in un’area che era già elencata come zona soggetta a restrizioni I. Questo nuovo focolaio rappresenta un aumento del livello di rischio.  Pertanto, per garantire la continuità territoriale, questa stessa area viene  elencata come zona soggetta a restrizioni II. Ridefiniti di conseguenza i confini delle zone soggette a restrizioni I e II per tenere conto di questo focolaio.


ORDINANZA 4 agosto 2025
Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densita' di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025. 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1753
che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

ORDINANZA_PSA_N._4_2025.pdf411.77 KB