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TUBERCOLOSI

Caprini infetti, chiarimenti sulle indennità di abbattimento

Caprini infetti, chiarimenti sulle indennità di abbattimento
Gli indennizzi per i caprini con infezione da Mycobacterium tuberculosis sono calcolati utilizzando i valori di ISMEA. Non sono indennizzabili gli abbattimenti per motivi diversi.


Su richiesta della Regione Lombardia, la Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sul calcolo delle indennità per i caprini infetti o sospetti di infezione in caso di infezione Mycobacterium tuberculosis (M.tuberculosis, M.bovis, M caprae).

Calcolo dell'ndennità e benessere animale- L’Autorità competente stabilisce l’indennità per i caprini abbattuti in esecuzione del programma obbligatorio di eradicazione e sorveglianza in base ai criteri previsti dal decreto 21 giugno 2024: l’importo in tal caso è determinato secondo quanto riportato nel bollettino pubblicato annualmente da ISMEA (articolo 1 comma 3 del decreto) alla tabella recante i "Valori per il calcolo dell'indennità di abbattimento di caprini infetti o sospetti di infezione da brucellosi".
Nella circolare, il Ministero sottolinea che l’indennità per i caprini infetti o sospetti di infezione di tubercolosi "è dovuta solo nel caso in cui gli abbattimenti siano stati disposti ai sensi del decreto 2 maggio 2024 e non, ad esempio, per motivi di benessere animale".


Il contesto- Ai sensi del decreto 2 maggio 2024, Allegato 2, Parte A, capitolo 6.2. (Provvedimenti relativi all'infezione in animali di altre specie), il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio ove ritenga -anche sulla base delle risultanze dell’indagine epidemiologica- che in caso di infezione Mycobacterium tuberculosis (M.tuberculosis, M.bovis, M caprae) l'eventuale presenza di animali infetti di altra specie detenuti nello stabilimento può influire negativamente sul programma di eradicazione dell’infezione dallo stabilimento infetto, adotta le misure previste dal programma di eradicazione obbligatorio nei bovini e bufalini.
In questi casi in attuazione del programma obbligatorio di eradicazione della tubercolosi, l'Autorità competente può disporre l'abbattimento dei caprini infetti o sospetti di infezione quale popolazione aggiuntiva negli stabilimenti di bovini e bufalini con focolai di infezione.
Agli aventi diritto è riconosciuta l'indennità per gli abbattimenti eseguiti nell’ambito dell’esecuzione dei programmi di sorveglianza ed eradicazione, calcolata secondo i criteri indicati nel decreto 21 giugno 2024. 
NOTA_DGSA_CHIARIMENTI_INDENNITA.pdf267.32 KB

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