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NUOVI REGIMI TERMICI

Istamina e pratiche illegali, la UE fissa nuovi requisiti

Istamina e pratiche illegali, la UE fissa nuovi requisiti
Istamina sopra i livelli di guardia nell'Unione e pratiche commerciali illegali di tonno. La Commissione Europea interviene modificando i regimi termici delle navi.

Modificando l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione differenzia le temperature di congelamento per il tonno destinato alla produzione di prodotti della pesca preparati (-18 °C) da quelle previste per il tonno destinato alla trasformazione in conserve (-9°C). Le sopraggiunte tecnologie consentono alle navi frigorifero di garantire quel parametro ottimale di temperatura (-18 °C) che in passato era difficile da raggiungere a livello pratico, come frequentemente rilevato dai controlli ufficiali degli Stati Membri.

Rischi per la salute e illegalità- Distinguendo i regimi termici, la Commissione intende contrastare l’immissione illegale sul mercato di tonno congelato in salamoia a una temperatura (-9 °C) idonea solo alla fabbricazione di conserve e non al consumo umano. Si tratta di una pratica, avverte la Commissione, che può esporre i consumatori a rischi per la salute: un’eccessiva produzione di istamina provoca infatti la sindrome sgombroide. Anche il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (Rasff) ha registrato un aumento delle notifiche riguardanti la presenza di istamina, al di sopra del limite, consentito nei filetti di tonno decongelati imballati sottovuoto. 

Il contesto normativo- Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce alcune norme specifiche di igiene destinate agli operatori del settore alimentare, i quali sono tenuti a rispettare i requisiti specifici (Allegato III) per garantire che le navi frigorifero dispongano di adeguate attrezzature per il congelamento e refrigerazione per i prodotti della pesca. Oltre a fissare a -18 °C la temperatura per il congelamento del tonno in salamoia destinato al consumo, gli operatori devono monitorare la temperatura e mettere i dati a disposizione delle autorità competenti per consentire di intervenire contro le pratiche illegali.

Entrata in vigore- Agli operatori del settore alimentare è concesso un tempo transitorio di adeguamento fino al 27 gennaio 2026.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1449 
che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda norme specifiche in materia di igiene per la macellazione d’urgenza di ungulati domestici, per il tonno congelato in salamoia e per i prodotti altamente raffinati