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ALIMENTI NAZIONALI

In etichetta lo stabilimento, sanzioni fino a15mila euro

In etichetta lo stabilimento, sanzioni fino a15mila euro
E' in vigore l'obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti.

L'obbligo, pena sanzioni, decorre dal 5 aprile 2018, in forza del decreto legislativo 145/2017. Il controllo e l'applicazione delle eventuali sanzioni competono all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

L'informazione sullo stabilimento di produzione o di confezionamento (sede e indirizzo) si aggiunge a quelle già previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 (denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale). Gli operatori - spiega il Mipaaf- dovranno  indicare la località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.

L'obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. "In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute"- spiega la nota ministeriale.

Le sanzioni- In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l'impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.



DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.