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Il Ministero risponde sulla classificazione del lisozima nei formaggi

Il Ministero risponde sulla classificazione del lisozima nei formaggi
Per il lisozima utilizzato per il grana padano DOP, il Ministero della Salute ha chiesto il parere, obbligatorio, del Consiglio Superiore di Sanità.
La variazione dell'enzima lisozima da «additivo conservante» (che come tale non può più apparire in etichetta) ad «adiuvante tecnologico» vale per tutti i formaggi o solo per il Grana Padano DOP?  In proposito, il Ministero della Salute ha acquisito la valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il parere (obbligatorio per casi come questo) del Consiglio Superiore di Sanità.  La procedura di parere è stata avviata su istanza del «Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano». Ma oltre per ora non potrà andare, dato che sulla questione pende un contenzioso giurisdizionale.
Inoltre, "in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo di produzione specifico", il Ministero ha ritenuto "di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima".

Il Ministero della Salute ha risposto in Commissione Affari Sociali alle interrogazioni (qui e qui) degli Onorevoli Davide Zanichelli (M5S) e  Antonella Incerti (PD) ribadendo l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti. "Il CSS ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò, voglio chiarire, solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze"- scrive il Ministro nella sua risposta.

Il lisozima è un enzima che dal 1995, in assenza di disposizioni specifiche sugli enzimi alimentari, è stato considerato, per la normativa comunitaria, tra gli additivi alimentari; ad esso, in particolare, veniva consentito l'impiego quale conservante nel formaggio stagionato alla dose « quantum satis», ovvero senza una quantità numerica massima stabilita per legge. In seguito, tutte le direttive comunitarie sugli additivi alimentari fino ad allora autorizzati, ivi compreso il lisozima, sono state trasferite in un unico regolamento, Reg. (UE) 1129/2011, che non identifica più le sostanze secondo la funzione svolta (ad esempio conservante, acidificante, emulsionante etc.) ma in base alle categorie alimentari ove gli stessi additivi possono essere impiegati (ad esempio formaggio stagionato, pesce, uova etc.).
Nella disciplina europea, il settore degli enzimi è oggetto di un'unica regolazione che riguarda sia gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici che quelli considerati quali additivi alimentari/conservanti: in attesa di pervenire alla lista UE dedicata ai soli enzimi, è confermata, pertanto, l'applicazione delle condizioni d'uso presenti nella normativa sugli additivi alimentari (cfr. articolo 18 del regolamento CE n. 1332/2008) e il lisozima resta inserito nei due elenchi UE «additivi alimentari» ed «enzimi alimentari».





  Sulla base di tali avvisi, di valore meramente tecnico, si è provveduto, dunque, a modificare, con il provvedimento, peraltro, ora censurato in sede giurisdizionale,
  Occorre peraltro sottolineare che, in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo di produzione specifico, il Ministero ha ritenuto di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima in questione.
  Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che