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281, EMENDAMENTI AL POSSESSO RESPONSABILE

281, EMENDAMENTI AL POSSESSO RESPONSABILE
Emendati in Commissione Affari Sociali i doveri e i compiti del responsabile di animali d'affezione. Approvate alcune modifiche all'articolo 3 del testo unificato "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica". Sterilizzazione come metodo "preferibile" di controllo della riproduzione. Modifiche su identificazione, cessione, smarrimento.

Prosegue l'iter d'esame del testo unificato "Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica", adottato come testo base dalla Commissione Affari Sociali della Camera.

La Commissione sta esaminando gli emendamenti al testo che riforma la 281 sul randagismo e la tutela degli animali d'affezione e, dopo le modifiche alle definizioni di legge, ha approvato alcune proposte emendative all'articolo 3 sui doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione.

Gli interventi riguardano gli obblighi di identificazione dei randagi e dei gatti di colonia, spostati dai responsabili di canili e gattili sanitari sul servizio veterinario pubblico:" i cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza".

L'identificazione deve precedere l'eventuale successiva cessione: "il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare "nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi".

Soppresso l'impegno a carico del proprietario a non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo.

Il controllo dell'attività riproduttiva a cui è tenuto il proprietario dell'animale d'affezione avverrà "preferibilmente", attraverso la sterilizzazione chirurgica. E qualora non si proceda alla sterilizzazione chirurgica deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate ""nonché farsi carico della loro adozione consapevole".

Più tempo al proprietario per dimostrare di essere regolarmente in possesso della "carta d'identità dell'animale" il documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina, che il proprietario è tenuto a portare con sé: se l'autorità competente accerta che il responsabile non ha con sé il documento, il responsabile medesimo dovrà dimostrare di essere in regola entro 7 giorni ( non più 3) facendolo pervenire (e non più esibendolo) presso l'ufficio dell'autorità che ha effettuato il controllo.

Modificati gli obblighi in caso di cessione dell'animale d'affezione, specificando i mezzi di comunicazione, "il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve darne comunicazione, anche tramite lettera raccomandata o posta certificata, al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni". E inoltre chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni, "con atto attestante l'origine dell'animale", informazione non prevista nel testo base.

In caso di smarrimento di un animale d'affezione il proprietario è tenuto, entro il termine di 3 giorni dalla data dello smarrimento, a darne comunicazione scritta non più solo al servizio veterinario pubblico, ma anche "alla polizia locale" , fornendo tutti i dati utili per il ritrovamento.

E inoltre, ulteriore previsione aggiunta con emendamento, in caso di smarrimento il proprietario "è tenuto altresì, in caso di ritrovamento, a dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico entro il termine di tre giorni".