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MANOVRA BIS, GLI ORDINI HANNO 15 GIORNI DI TEMPO

MANOVRA BIS, GLI ORDINI HANNO 15 GIORNI DI TEMPO
Incontro al Ministero della Giustizia ieri pomeriggio per l'adeguamento di tutti gli Ordini professionali ai principi della Manovra bis. Il Ministero della Giustizia ha dato al Cup quindici giorni per raccogliere le proposte di "autoriforma": compensi per iscritto, obbligo di aggiornamento, di rc professionale e di adeguare le norme della pubblicità ai principi del Codice del Consumo.

Entro il 17 settembre 2012, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati recependo i principi contenuti nella Manovra bis, la Legge 148/2011. Il Ministero della Giustizia, ieri, ha dato 15 giorni di tempo agli Ordini per presentare proposte di "autoriforma", in adeguamento alle nuove disposizioni di legge.

Per il Ministero della Giustizia era presente il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha ipotizzato una legge ordinaria entro agosto 2012; per gli Ordini sono intevenuti la Presidente del Cup Marina Calderone, oltre ai Presidenti Nazionali. Sarà proprio il Comitato Unitario delle Professioni a dover raccogliere le proposte nell'arco di un paio di settimane.

Questi i principi che dovranno essere recepiti negli ordinamenti professionali (alle professioni sanitarie non si applicano né le disposizioni sul tirocinio, né quelle sulla terzietà degli organi giudicanti degli Ordini, che vengono qui omesse):


1) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;

2) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione; Si veda in proposito il commento della Fnovi.

3) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

4)In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

5) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

6) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.