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CONCORRENZA

STP, modifiche al criterio di maggioranza dei soci

STP, modifiche al criterio di maggioranza dei soci
O di numero o di capitale. La legge annuale per la concorrenza contiene nuove misure in materia di maggioranza nelle Società Tra Professionisti (STP). 
I professionisti non stanno cogliendo appieno le opportunità concorrenziali offerte dalle STP. Per superare questo impasse, la legge annuale della concorrenza 2025, esclude -esplicitamente la necessità di cumulo dei requisiti partecipativi. Secondo l'Antitrust è questo cumulo- frutto di interpretazioni ordinistiche errate- ad avere ostacolato lo sviluppo delle STP e dei professionisti. 

La modifica- La legge annuale per la concorrenza 2025- all'articolo 9  riscrive la legge istitutiva delle STP per chiarire i requisiti di maggioranza, numerici e di capitale, dei soci professionisti, senza i quali la STP è automaticamente sciolta e cancellata dall'Ordine professionale. La riscrittura rende alternativa e non cumulativa la presenza dei requisiti: una STP è validamente costituita se i soci professionisti hanno la maggioranza (due terzi) del capitale sociale oppure se sono numericamente tali da determinare una maggioranza decisionale pari a due terzi nelle deliberazioni sociali. Eventuali patti sociali o para sociali tra i Soci che derogassero da questa impostazione non avrebbero più "nessun rilievo".

AGCM: i requisiti non sono cumulativi- L'articolo 9 nasce da una segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, stante l'esistenza di interpretazioni divergenti da parte degli Ordini professionali in merito ai 2 requisiti di partecipazione alle STP: 
1) la maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti;
2) la maggioranza di partecipazione al capitale sociale da parte di soci professionisti.
Alcuni Ordini ritengono che i due requisiti di partecipazione alla STP debbano ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo della società. Altri Ordini invece propongono una interpretazione  diversa- in linea con il parere dell'Antitrust- secondo la quale i due requisiti non devono ricorrere cumulativamente.
La ragione a supporto di questa seconda interpretazione è che l'autonomia statutaria e la possibilità di stipulare dei patti parasociali prevista dal diritto societario vigente, consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti, a prescindere dal loro numero e dalla loro partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.
Secondo l'Antitrust la prima interpretazione riduce l'efficacia dello strumento societario STP, restringendone ingiustificatamente la diffusione.

Non compromesso il controllo dei soci professionisti- Il fatto che i due requisiti debbano ricorrere alternativamente non inficia l'esigenza di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti.  evitando che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della società e sullo svolgimento delle prestazioni professionali garantendo che questo indirizzo sia comunque mantenuto in capo ai soci professionisti.
Anche le disposizioni di rango primario, proprie degli ordinamenti delle singole professioni, sono fatte salve.

Valgono le regole societarie- Inoltre al fine di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la valida costituzione di una STP, l'unico parametro devono essere le regole societarie del modello prescelto (società di persona oppure di capitali). Non contano eventuali patti sociali o parasociali.

Il contesto - Le STP sono nate nel 2011 con la legge 12 novembre 183 (articolo 10). Un successivo decreto del Ministero della Giustizia ha stabilito i requisiti per l'iscrizione delle STP negli albi professionali le modalità di vigilanza da parte degli Ordini e i criteri di comunicazione delle variazioni societarie.
La disciplina delle stp è stata introdotta per consentire ai professionisti di esercitare in forma societaria anche multidisciplinare. Uno dei punti centrali di questa disciplina è la condizione che i soci professionisti detengano una partecipazione prevalente. Ma il legislatore "non ha mai definito in modo puntuale i criteri per valutare questa prevalenza lasciando spazio all'interpretazione divergenti da parte degli ordini professionali e delle loro articolazioni territoriali". Vi rimedia la legge annuale per la concorrenza inviata dal Governo alle Camere.

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