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ORDINANZA IN VIGORE

Infezione da SARS-CoV-2 nei visoni: eradicazione immediata

Infezione da SARS-CoV-2 nei visoni: eradicazione immediata
L'infezione di SARS-CoV-2 in allevamenti di visone richiede l'abbattimento. Rischio spill over nell'uomo. Ordinanza del Ministero della Salute a protezione della salute pubblica e animale.

Abbattimento e distruzione di tutti i visoni presenti nell'allevamento in cui sia stata confermata la presenza di SARS-CoV-2. Lo prevede l'Ordinanza del Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato 28 marzo 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'ordinanza applica alla SARS-CoV-2 nei visoni le misure di prevenzione e controllo previste all'art. 9, comma 1, lettere a) d) ed e) del
regolamento 2016/429 (Animal Health Law). Le disposizioni hanno efficacia dal 15 aprile 2025 per una durata di dodici mesi.
Il provvedimento ministeriale si basa sui pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Centro di referenza per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo animale (IZSVE).

Le misure per SARSCoV-2 nei visoni- Le misure previste per le malattie elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429, art. 9, paragrafo 1, lettera a), lettera d) e lettera e) sono applicate ai visoni da allevamento affetti da SARSCoV-2.  Inoltre:
-in caso di focolaio di SARS-CoV-2 in un allevamento di visoni si applicano le misure di cui all'art. 61 del regolamento (UE) 2016/429 incluso l'abbattimento e la distruzione dei visoni presenti.
- nel caso di abbattimento degli animali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 (Malattia di categoria A) della legge 2 giugno 1998, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali)

In arrivo anche un decreto ministeriale- L'Ordinanza viene emanata in attesa del decreto attuativo previsto dal decreto legislativo n. 136 del 2022. Sarà il Ministro della salute, previo parere della Conferenza Stato Regioni, a individuare le malattie - diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (es. PSA, Aviaria, Afta Epizootica) - che a livello nazionale comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo previste dalla Legge europea di sanità animale.

Principio di massima precauzione - Il Centro di referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo animale (IZSVE) ha evidenziato la necessità di adottare un principio di massima precauzione in caso di identificazione di virus SARS-CoV-2 in allevamenti di visone, con la conseguente adozione delle misure previste per le malattie oggetto di eradicazione immediata, ivi compreso l'abbattimento e distruzione dell'effettivo presente nell'allevamento colpito.
Il parere del Centro di referenza si basa sull'elevato grado di incertezza in merito al potenziale evolutivo di SARS-CoV-2 nella specie Mustela nutreola e della possibilita' di mantenimento prolungato del virus nelle popolazioni di visone. Si tratta inoltre di una malattia caratterizzata da severita' in questa specie, ad elevata suscettibilità all'infezione con diverse varianti, incluse quelle derivate dai virus Omicron.
Anche il Consiglio superiore di sanita (Sezione IV) ha ritenuto "necessarie" le misure di eradicazione, in caso di conferma di un focolaio di SARS CoV-2 in un allevamento di visoni, accertato mediante identificazione del virus o di anticorpi specifici.



ORDINANZA 28 marzo 2025
Infezione da SARS-CoV-2 nei visoni di allevamento.