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DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

LSD, deroga per l’utilizzo del latte e produzione di derivati

LSD, deroga per l’utilizzo del latte e produzione di derivati
E' ufficiale la deroga al Regolamento delegato (UE) 2020/687. Autorizzato l’utilizzo del latte e della produzione dei relativi prodotti, da zone di restrizione non pastorizzato.

Sono autorizzati l'utilizzo del latte e la produzione di prodotti derivati "sebbene provenienti da allevamenti situati in zone di restrizione per LSD, senza che, il latte, sia sottoposto al trattamento termico della pastorizzazione". La deroga è stata disposta dal Ministero della Salute (Direzioni generali della sanità animale e della sicurezza alimentare). Al fine di escludere il rischio di diffusione ulteriore del virus della Dermatite Nodulare Contagiosa, questi prodotti non possono essere destinati all’alimentazione animale. 

Il dispositivo dirigenziale emanato oggi deroga all’applicazione dell’Allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a norma del quale il latte bovino proveniente da zone assoggettate a restrizione per LSDV deve essere sottoposto a trattamento di pastorizzazione a 72°C per 15 secondi ovvero ad altro processo allo stesso equivalente.

La deroga autorizzata dal Ministero della Salute si basa su evidenze scientifiche che - attualmente -indicano la presenza di DNA virale in campioni di latte di animali infetti nel solo 16% dei bovini analizzati. Inoltre,  con la prodromica diluizione del latte prodotto da tutti i capi in lattazione, ivi compresi quelli infetti, il rischio di trasmissione, attraverso tale via, si riduce ulteriormente. Non da ultimo, si legge nelle premesse del dispositivo, il processo di produzione che passa attraverso il trattamento termico della cagliata e la riduzione dei valori di pH, acqua libera e l’azione del cloruro di sodio nel processo di stagionatura dei prodotti, appaiono essere trattamenti che consentirebbero l’eliminazione ovvero la sensibile riduzione dell’eventuale carica virale presente. "Detti processi, secondo evidenze scientifiche disponibili, hanno già dimostrato di essere efficaci nella inattivazione di altri agenti patogeni".

Il latte crudo può essere movimentato all’interno del territorio nazionale, anche se proveniente da zone soggette a restrizione, purché destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino la pastorizzazione o - nella produzione e stagionatura di formaggi del tipo Grana Padano e Parmigiano Reggiano - un vincolo sanitario di almeno nove mesi.
Specifiche condizioni di deroga sono previste anche per altri prodotti lattiero-caseari con trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione, prodotti secondari della lavorazione dei formaggi e latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare.

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