Il Ministero della Salute ha notificato l'istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per il focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (LSD) in provincia di Mantova.
Visti i resoconti dell'Unità di crisi centrale riunita il 23 e il 25 giugno 2025, il direttore generale della sanità animale, Giovanni Filippini, ha firmato un Dispositivo dirigenziale recante istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza per focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova. Il provvedimento porta la data del 26 giugno ed è stato trasmesso a tutte le autorità e parti in causa.
Istituzione di una zona di protezione e zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease- L'articolo 1 del dispositivo dirigenziale istituisce una zona di protezione per Lumpy Skin Disease del raggio di 20 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni elencati nell'allegato Allegato 1, parte a) del dispositivo, la cui durata minima, decorrente dalla data della pulizia e disinfezione preliminare del focolaio, è riportata nell’allegato
X al
regolamento (UE) 2020 /687;Inoltre, è istituita una zona di sorveglianza per Lumpy Skin Disease del raggio di 50 km dallo stabilimento avente codice 045MN057, ricomprendente i territori dei comuni elencati nell'Allegato 1, parte b) del dispositivo la cui durata minima, decorrente dalla data di pulizia e disinfezione preliminare, è riportata nell’allegato
XI al regolamento (UE) 2020/687;
Nelle zone di protezione e di sorveglianza i Servizi veterinari territorialmente competenti applicano le misure previste per le suddette zone di restrizione dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.
Mappa - La mappa delle zone di protezione e sorveglianza è riportata nell'Allegato 2 del dispositivo dirigenziale.
Movimentazione di bovini dalle zone di protezione e sorveglianza- L'articolo 2 del dispositivo dirigenziale stabilisce che - ferma restando l’applicazione delle misure previste dal Capo II sezione 2 e 3 del Regolamento (UE) 2020/687- è vietata la movimentazione di bovini presenti negli stabilimenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all’articolo 1.
Deroghe per la movimentazione di bovini destinati al macello- In deroga all’articolo 2 del dispositivo dirigenziale, viene è consentita la movimentazione di bovini provenienti da stabilimenti situati nella zona di protezione e sorveglianza e destinati al macello, conformemente a quanto previsto dagli artt. 29 e 44 del Regolamento (UE) 2020/687, e alle seguenti condizioni:
- visita clinica favorevole di tutti i bovini costituenti la partita;
- adozione di misure di mitigazione del rischio durante il trasporto e presso il macello incluse le fasi di macellazione;
- macellazione entro le 24 ore dall’arrivo dei capi al macello.
Deroghe per la movimentazione da vita di bovini- In deroga all’articolo 2 del dispositivo dirigenziale, è consentita la movimentazione di bovini da vita solo verso stabilimenti posti nelle zone di restrizione, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale e previa:
− visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita;
− test PCR negativo su tutti i bovini costituenti la partita.
Movimentazione da vita di bovini nei territori non ricompresi nelle zone di restrizione- In considerazione del rischio di diffusione della malattia, nei territori non già ricompresi nelle zone di restrizione è disposto il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni da vita di bovini. Il Centro Servizi Nazionale di Teramo attua le opportune modifiche sul sistema informativo.
Movimentazione di animali di specie non listate- Per le movimentazioni in partenza dalle zone di restrizione verso territori al di fuori di queste di animali delle specie non listate, si dispone l’adozione di misure di mitigazione del rischio, che consistono in una adeguata disinsettazione del mezzo di trasporto utilizzato e applicazione di prodotti insetto-repellenti sugli animali.
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