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LEGGE 6 GIUGNO 2025, N.82

Reati contro gli animali, riforma penale dal 1 luglio

Reati contro gli animali, riforma penale dal 1 luglio
E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82 in materia di reati contro gli animali. Le modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale entreranno in vigore il 1 luglio 2025. Le principali novità.
Quindici articoli, compresa l'invarianza finanziaria, per una legge che modifica nuovamente, in direzione repressiva, le violazioni alle norme penali e alle leggi che tutelano gli animali. 
Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato dal Parlamento in via definitiva il 29 maggio scorso, al termine di un iter avviato nel 2022 con la presentazione della pdl 30.
L'articolato di legge approdato alla Gazzetta Ufficiale risulta profondamente emendato rispetto a quello iniziale, con la completa cancellazione di previsioni che avrebbero compromesso l'ordinamento veterinario ed esposto l'attività veterinaria a fattispecie colpose improprie e antigiuridiche. Di seguito le principali novità introdotte dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82.

-Titolo IX bis, libro secondo, del Codice penale - Cambia la rubrica, ridenominata in "Dei delitti contro gli animali". Nel Codice Penale il bene da tutelare non sarà più il «sentimento» umano per gli animali, ma l’essere senziente in quanto vittima diretta del reato.

Pene inasprite  - La nuova legge approvata dal Parlamento inasprisce, in via generale, tutte le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale:
– Un inasprimento, della pena detentiva e/o della sanzione amministrativa, è previsto per tutti i seguenti reati: Art. 544 bis - Uccisione di animali; Art. 544 ter - Maltrattamento di animali; Art. 544 quater - Spettacoli o manifestazioni vietati; Art. 544 quinquies - Divieto di combattimenti tra animali; Art. 544 sexies - Confisca e pene accessorie.
-  Pene inasprite anche per uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette (art. 727-bis del codice penale) e per distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis del Cp) e per abbandono di animali (art. 727 del Codice Penale).
- Il giro di vite riguarda anche la legge n. 189 del 2004  (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e la legge n. 201 del 2010 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che ha introdotto i reati di traffico e di introduzione illecita di animali da compagnia.

Circostanze aggravanti- La nuova legge introduce un nuovo articolo, il 544 septies - Circostanze aggravanti- che stabilisce un aggravio di pena se il reato contro l'animale è commesso alla presenza di minori, nei confronti di più animali e se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

Confisca e pene accessorie. All'articolo 544 sexies del Codice Penale è stata fatta un’aggiunta finalizzata a vietare che nel corso di indagini o di dibattimento, si possa abbattere oppure alienare l’animale (o gli animali) vittima di un reato di uccisione, maltrattamento, combattimento o spettacolo vietato, traffico illecito di animali da compagnia. In sostanza, quando si procede per questi delitti - consumati o tentati - l’indagato, imputato o proprietario non possono abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva.

Abbandono di animali- In forza del nuovo articolo 727 del Codice Penale, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività sarà punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 5 mila a 10 mila euro (era da mille a 10 mila euro). Stessa pena per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.  Vale la pena ricordare che l’articolo 727 Cp è stato recentemente integrato dalla riforma del Codice della Strada (Legge 25 novembre 2024, n. 177): se l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Se poi l’abbandono è stato commesso mediante l’uso di veicoli, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Divieto della catena -
Con la legge 6 giugno 2025, n. 82, si introduce per la prima volta nell’ordinamento nazionale un divieto che era stato finora disciplinato, con difformi versioni, dalle
regioni. Contrariamente alle prime formulazioni del testo di legge, non è espressamente richiesto il certificato veterinario per “documentare” le eccezioni a un divieto che, se violato, comporta una sanzione da 500 a 5 mila euro.

Uccisione o danneggiamento di animali altrui
-  Viene riformulato integralmente l’articolo 638 del Codice penale. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (era da sei mesi a 4 anni). Per questo reato non è più applicabile la sanzione, ma solo la pena della reclusione. Per contro, questo reato non è più procedibile d’ufficio. Infine, viene  cancellata la non punibilità per chi commette il fatto “sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno”.

Traffico e introduzione illecita di animali da compagnia- Ad un inasprimento generale delle pene per violazioni della Legge 4 novembre 2010, n. 210, si accompagna una sostanziale
modifica nei casi di traffico illecito di animali da compagnia. Perché si configuri il traffico basta che manchi uno dei due requisiti: l’identificazione individuale oppure le necessarie certificazioni sanitarie. In precedenza la legge richiedeva che i due requisiti fossero congiuntamente mancanti. Anche

Polizia giudiziaria- Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell’ambiente (e non solo
il MinSal e il Masaf) per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Forestali, Polizia municipale e provinciale).

Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca-  Con un articolo di nuova introduzione al Codice di Procedura Penale (Art. 260-bis) si prevede che il giudice- con proprio decreto e in caso di sequestro o confisca di animali vivi- possa affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni riconosciute dal Ministero della Salute, previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Lo scopo è  di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate.

Sinac e ravvedimento operoso
- Al proprietario che provveda agli obblighi identificativi spontaneamente non si applicano le sanzioni previste.

LEGGE 6 giugno 2025, n. 82
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.