Sono "medicamenti", e pertanto soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, i prodotti preparati per scopi terapeutici o profilattici venduti sotto forma di dosi. Il chiarimento è arrivato dalla Agenzia delle Entrate con la risposta n. 88/2025. Si tratta in realtà della conferma di precedenti responsi, già forniti su una novità introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019: l'estensione della stessa aliquota dei medicinali ai prodotti che rientrano nella voce 3004 della nomenclatura fiscale e cioè "prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto".
La risposta, favorevole, è stata fornita dall'Agenzia a una ditta produttrice di piante officinali, prodotti erboristici, integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti fitocosmetici ein particolare di un dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml, attualmente ceduto con l'IVA al 22%. L'Agenzia delle Entrate ha confermato la messa in vendita con la stessa aliquota dei medicinali, in virtù delle sue caratteristiche e della presentazione sotto forma di dosi.
La norma di interpretazione autentica- La Legge di Bilancio del 2019 fa rientrare «i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento, stessa prevista per i «medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici, le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale. Ma questa norma - avverte l'Agenzia delle Entrate- non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura (voce "Medicamenti"). Fra questi rientrano i prodotti con le caratteristiche indicate nella risposta 88/2025