Farmacie e parafarmacie veterinarie non devono più notificare alla ASL l'attività di vendita al dettaglio di pet food medicati. Lo precisa la Direzione Generale della Salute Animale, ad ulteriore chiarimento sulla distribuzione di mangimi medicati per animali da compagnia, in applicazione del regolamento europeo (UE) 2019/4 che disciplina il settore.
Semplificazione - La notifica dell'attività non è più necessaria perchè l’informazione è già rinvenibile nel Sistema di farmacosorveglianza della Ricetta Elettronica Veterinaria. "Tale adempimento s’intende superato, così come la registrazione in SINVSA delle farmacie e parafarmacie da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti"- aggiunge la nota di chiarimento. Le procedure per farmacie e parafarmacie sono state semplificate, in quanto si tratta di rivenditori al dettaglio che non svolgono altre attività previste dal Regolamento (UE) 2019/4 (es. fabbricazione, trasporto, ecc.). Il sistema REV è stato recentemente implementato con l’aggiunta di filtri appositi nella sezione “registro forniture” e “registro ricette”, che permettono all’autorità competente di sapere se gli operatori hanno dispensato mangimi medicati per animali da compagnia.
Il mangime medicato nei pet- Il regolamento europeo 2019/4 definisce il mangime medicato, come "un mangime pronto per essere somministrato direttamente agli animali senza trasformazione, composto da una miscela omogenea contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e materie prime per mangimi o mangimi composti. Risale a maggio del 2025, il primo medicinale veterinario autorizzato per la produzione di mangimi medicati per animali da compagnia.
Prescrizione veterinaria- Dal mese di ottobre del 2025- nel sistema REV - è attiva la modalità di prescrizione che permette la dispensazione dei mangimi medicati per animali da compagnia.