Con proprio regolamento delegato, applicabile dal 7 maggio, la Commissione interviene sulla macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello.
Il nuovo provvedimento modifica l'allegato III del r
egolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene degli alimenti di origine animale e sulla macellazione d’urgenza, a tutt'oggi consentita solo per gli animali che hanno subito un "incidente" che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere, ma "per il resto sani".
Maggiore chiarezza- Tuttavia, le condizioni per rientrare nella circostanza ammessa dal regolamento 853 sono sempre state oggetto di dubbi e di interpretazioni difformi tra gli Stati Membri. Anche la conflittualità normativa tra igiene delle carni e benessere al trasporto ha generato situazioni contradditorie che la Commissione intende superare con il regolamento delegato (UE) 2026/252, pubblicato oggi sulla Gazzetta Europea. Lo scopo è duplice: garantire un’applicazione armonizzata dell’uso delle carni ottenute dalla macellazione d’urgenza e destinate al consumo umano; garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.
Requisiti per la macellazione al di fuori del macello- - Alcuni Stati membri hanno interpretato il concetto di «animali per il resto sani» e il concetto di «incidente» in modo più rigoroso di altri. La Commissione riconosce l'incertezza della terminologia, che si presta a considerare idonei solo gli animali che non presentano un’infezione generale, escludendo le malattie metaboliche emergenti come l’ipocalcemia da macellazione d’urgenza. Anche il termine «incidente» viene talvolta in teso in senso strettamente fisico (ad esempio una zampa rotta), altre volte come condizioni di rischio per la salute pubblica derivante dal consumo di quelle carni
Condizioni di trasporto e salute pubblica- Fino ad oggi, la disciplina dell'igiene delle carni si è intrecciata con quella della protezione al trasporto, in modo contradditorio . "L’unico modo per evitare sofferenze durante il trasporto è l’eutanasia dell’animale", afferma drasticamente la Commissione, riconoscendo anche tali carni vengono classificate come non idonee al consumo umano, sebbene possano "non comportare" un rischio per la salute pubblica. "Questa situazione determina inutili perdite economiche e sprechi, anche se la carne dell’animale potrebbe non comportare un rischio per la salute pubblica"- afferma la Commissione.
Ecco, dunque, che la Commissione allinea le condizioni relative alla possibilità di utilizzare le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza a quelle che vietano il trasporto di animali (Allegato I, capo I, del
regolamento (CE) n. 1/2005).
L’ispezione ante mortem- Come definita all’articolo 17, lettera c), del
regolamento (UE) 2017/625 l'ispezione ante mortem "deve essere effettuata prima di qualsiasi macellazione", e fornisce un’indicazione della probabilità che gli animali vivi e le carni fresche soddisfino le prescrizioni di idoneità al consumo umano, anche nel caso degli animali macellati d’urgenza.
Non trasportabilità per ragioni di benessere- A determinate condizioni, vengono rivalutate le condizioni di ammissione al consumo umano delle carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza, quando non sono trasportabili per ragioni di benessere, ma i risultati dell’ispezione ante mortem degli animali sono considerati soddisfacenti.
In vigore- Le nuove disposizioni si applicheranno in tutta l'Unione dal 7 maggio 2026. Prima della loro adozione, la Commissione aveva avviato una
consultazione pubblica. REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/252