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SENTENZA UE

Latte zootecnico e aiuti UE: carenze e gravi irregolarità

Latte zootecnico e aiuti UE: carenze e gravi irregolarità
Il Tribunale dell'Unione Europa ha respinto il ricorso dell'Italia e confermato riduzioni finanziarie per oltre 15 milioni di euro.

Aiuti per latte in polvere in alimenti zootecnici che non contenevano i quantitativi minimi che danno accesso ai finanziamenti e "gravi irregolarità nella gestione finanziaria" nell'ambito dei fondi previsti dalla Politica agricola comune (Pac). L'Italia ha due mesi di tempo per impugnare, se lo riterrà, la sentenza del Tribunale UE dinanzi alla Corte di giustizia dell'Ue. Ma intanto, i giudici europei hanno respinto il ricorso del nostro Paese.

I fatti- Con decisione 2010/668/UE, del 4 novembre 2010 la Commissione aveva escluso dal finanziamento dell’Unione le spese sostenute dall'Italia. In seguito alle ispezioni del caso, i finanziamenti nel settore del latte scremato in polvere sono stati tagliati per circa 1 milione e 600 mila euro. Per le annate dal 2004 al 2006 sono infatti emerse " diverse carenze nel settore dell’aiuto per il latte scremato in polvere".
Una ulteriore rettifica finanziaria era poi arrivata nel 2009 in seguito a indagini sul sistema di recupero degli organismi pagatori (AGEA e SAISA) per 14 milioni e 200 mila euro. Emersero infatti " gravi carenze nei sistemi di controllo nella gestione dei crediti risultanti da irregolarità" a carico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del Servizio autonomo interventi nel settore agricolo, l' organismo pagatore delle Dogane.

Il ricorso dell'Italia- La Repubblica italiana ha impugnato la Decisione 2010/668/UE, accollandosi l'onere- come prevede il diritto comunitario - di dimostrare che sussitevano i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla Commissione. Ma - avverte il Tribunale- "lo Stato membro interessato non può confutare le constatazioni della Commissione con semplici affermazioni non suffragate da elementi che dimostrino l’esistenza di un sistema di controllo affidabile ed operativo". E i motivi dedotti dalla Repubblica italiana non hanno convito i giudici europei

Rettifiche finanziarie nell’ambito dell’aiuto al latte scremato in polvere- Il regolamento (CE) n. 1255/1999  ha introdotto misure d’aiuto a favore della commercializzazione del latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell’alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti. Fra questi, i prezzi dei vitelli, l'evoluzione dell'impiego di questi prodotti nell'alimentazione zootecnica e criteri di composizione del prodotto finito: quantità minima di 50 kg di latte scremato in polvere e tenori di umidità non superiori al limite massimo del 5%.
-in un caso, a Brescia, era stato constatato un tenore di latte scremato in polvere nel prodotto finito commercializzato inferiore al 50% e pertanto l’irregolare pagamento dei relativi aiuti.
-in un altro caso, a Bolzano, le analisi prelevate su un campione di latte scremato in polvere (lotto n. 20030452 del 3 luglio 2003) che risultava avere un tenore di umidità pari al 5,69%, e dunque superiore al limite massimo del 5%
-in un terzo caso, verificatosi sempre a Bolzano, gli ispettori della Commissione avevano constatato una differenza fra il valore dichiarato dal beneficiario dell’aiuto e il tenore di latte scremato in polvere del prodotto finale  senza che fosse stata applicata la riduzione dell’aiuto sulla base dell’effettivo tenore di latte scremato in polvere

Rettifiche finanziarie relative all’organizzazione del sistema di recupero degli organismi pagatori.  Il Tribunale non ha accolto le motivazioni dell'Italia che hanno fatto perno attorno alla circostanza che da parte dell'Europa non sia stata fornita la prova concreta che le situazioni contabili critiche abbiano causato un danno grave e irreparabile agli interessi finanziari dell’Unione. 
Il Tribunale ha invece ribadito che la responsabilità di controllare le spese del Fondo agricolo europeo spetta innanzi tutto agli Stati membri e che è essenziale che la trasparenza e l’assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione permettendo a quest'ultima di  seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri. Nel liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, "è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione determinate informazioni o le conservino a disposizione della stessa".