Non più solo cani, gatti e furetti. Con un pacchetto di sei regolamenti la Commissione Europea interviene sul quadro normativo delle movimentazioni non commerciali di tutti gli animali da compagnia. Un riassetto complesso che concilia la prevenzione delle malattie con l'ampliamento delle specie da compagnia e con l'esigenza di mobilità dei cittadini-proprietari nella UE. Anche in uno scenario di rischio epidemiologico e di crisi umanitarie. Entrata in vigore: 22 aprile 2026.
Con l'adozione di sei nuovi regolamenti, la Commissione Europea opera un profondo riassetto del quadro normativo unionale, per aderire pienamente al
regolamento (UE) 2016/429 (AHL -Animal Health Law) e ridurre il rischio di diffusione delle malattie animali, specialmente quelle classificate dal
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Una particolare attenzione viene riservata alla sorveglianza di
Echinococcus multilocularis, malattia
classificata (C) dall'Unione Europea, e della
Rabbia (B) che- tra le malattie che colpiscono cani, gatti e furetti- "è quella che suscita la maggiore preoccupazione nell’Unione". Sul piano documentale, la Commissione interviene sul modello di pet passport e- non da ultimo- adotta
un elenco di Paesi extra UE nei quali le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sono compatibili con quelle della UE.
Un pacchetto di 6 nuovi regolamenti- I sei nuovi regolamenti - quattro delegati e due di esecuzione- sono tutti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione del 27 marzo 2026 ed entreranno in vigore il 22 aprile. A fare da cornice al pacchetto regolamentare è il
Regolamento delegato (UE) 2026/131, che fissa i principi generali di un riassetto normativo complesso, che ha l'ambizione di conciliare il controllo delle malattie animali, l'ampliamento delle specie di animali considerate "da compagnia" e l'esigenza di mobilità dei cittadini-proprietari anche in uno scenario epidemiologico-emergenziale e di crisi umanitarie.
Più responsabilità per proprietari e detentori- I proprietari e i detentori di animali da compagnia "sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali sotto la loro responsabilità". Per questa ragione sono anche "i principali responsabili dell’attuazione di misure di prevenzione e controllo della diffusione di malattie". Essi sono "tenuti a garantire che gli animali mossi sotto la loro responsabilità non mostrino sintomi di malattie e siano idonei a movimenti a carattere non commerciale". Nel merito, interviene il
regolamento (UE) 133/2026.
La "persona autorizzata"- Per eliminare ostacoli ingiustificati ai movimenti non commerciali, viene introdotta e regolamentata la "persona autorizzata" ad accompagnare l'animale da compagnia in assenza del proprietario. Insieme ai documenti di identificazione dell'animale, la Commissione richiede che il proprietario firmi una autorizzazione scritta.
Anche i cani sportivi e da lavoro-La Commissione esplicita che nel campo di applicazione della normativa rientrano anche i cani tenuti per scopi diversi da quelli puramente affettivi e ricreativi. E' il caso, ad esempio, dei cani detenuti e movimentati per competizioni, mostre o eventi sportivi, scopi militari e di soccorso.
Non più di 5 volatili da compagnia- Se per i viaggi con cani, gatti e furetti la UE aveva già previsto il numero massimo di cinque animali, dopo il regolamento di sanità animale è diventato necessario contingentare anche gli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429. Anche per queste specie viene considerato il numero massimo di cinque animali, compresi i volatili da compagnia, vero target del legislatore europeo. Infatti, il movimento di un gran numero di volatili può aumentare il rischio di introduzione e diffusione del virus dell’influenza aviaria.
Il rischio Aviaria da Paesi Terzi: isolamento e quarantena- Il regolamento 131/2026 applica misure di prevenzione e riduzione del rischio ai movimenti a carattere non commerciale di volatili da compagnia verso l’Unione. In particolare, introduce diversi obblighi alternativi tra cui l’isolamento prima di tali movimenti, prove precedenti i movimenti e vaccinazioni per i sottotipi H5 e H7 del virus HPAI. L’opzione dell’isolamento prima dei movimenti viene prevista solo per volatili da compagnia originari di Paesi Terzi che sono stati valutati in relazione all’influenza aviaria e ad altre malattie pertinenti per le specie avicole. Si tratta di quei Paesi Terzi (o zone) dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna o uova e ovoprodotti.
Dopo il loro ingresso nell’Unione, tali volatili da compagnia siano tenuti in isolamento- in uno stabilimento di quarantena riconosciuto-per un periodo di tempo adeguato, durante il quale non possono partecipare a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili. La Commissione ammette deroghe, qualora siano adottate misure alternative di riduzione del rischio.
Stop agli abusi: un "singolo" movimento non commerciale- - Viene introdotto il concetto di «singolo movimento a carattere non commerciale», per evitare abusi, come nel caso in cui più proprietari di animali da compagnia viaggino insieme utilizzando lo stesso mezzo di trasporto privato.
Transponder iniettabile e competenze per l'impianto- L’impianto di transponder iniettabile richiede determinate competenze. È stato pertanto necessario chiarire quali figure dispongono delle conoscenze specifiche per l’esecuzione di tale compito. La Commissione individua allo scopo i Veterinari (Ufficiali e Autorizzati) e le persone fisiche autorizzate dallo Stato Membro (
Regolamento (UE) 132/2026). Per cani, gatti e furetti, l'identificazione individuale avviene mediante un transponder iniettabile a norma UE, oppure un transponder iniettabile non conforme, ma per il quale il proprietario fornisce, su richiesta, il dispositivo di lettura che consente di verificare l’identificazione individuale dell’animale. Il regime transitorio ammette transponder impiantato prima del 1 gennaio 2028 che non contiene il codice del paese in cui l’animale è stato inizialmente identificato; valido anche un tatuaggio chiaramente leggibile, se eseguito prima del 3 luglio 2011.
L’infezione da virus della rabbia - I regolamenti 131/2026 e
133/2026 interviene sgli obblighi di vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti. Al fine di prevenire l’introduzione della rabbia nell’Unione, i cani, i gatti e i furetti da compagnia da un Paese Terzo devono risultare sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Sono previste deroghe in caso di movimenti da paesi terzi o territori che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti identici a quelli delle norme applicate nell’Unione, o di avere attuato un solido sistema di sorveglianza, prevenzione e controllo della rabbia conformemente ai criteri stabiliti dai regolamenti delegati.
Cani gatti e furetti al di sotto delle 12 settimane- La Commissione permette agli Stati membri di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale nei loro territori qualora gli animali giovani siano conformi a determinate misure di prevenzione: è il caso di di animali da compagnia giovani (al di sotto delle 12 settimane di vita) che non sono stati vaccinati contro la Rabbia oppure che sono stati vaccinati ma non si sono ancora immunizzati. A causa di conflitti con gli anticorpi materni, spiega la Commissione, i fabbricanti di vaccini raccomandano di non vaccinare animali da compagnia più giovani di quell’età.
Echinococcus multilocularis: trattamento preventivo - I cani da compagnia destinati ad essere introdotti in uno Stato membro avente lo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis (categoria C) dovranno conformarsi a prescrizioni supplementari affinché sia garantita la protezione di tale status. A tale riguardo, il Regolamento 131/2026 ritiene opportuno applicare un trattamento preventivo a tali cani prima che siano mossi verso qualsiasi Stato membro indenne da malattia. Sono ammesse deroghe qualora siano adottate misure alternative di riduzione del rischio. Il Regolamento (UE) 134/2026 dettaglia le misure di riduzione dei rischi.
Passaporto per animali da compagnia: l'esperienza dell'Ucraina- Le norme vigenti vengono aggiornate, per tenere conto dell’esperienza acquisita. Finora, infatti, i passaporti per animali da compagnia non erano stati concepiti per il rilascio a proprietari residenti al di fuori dell’Unione. Con il Regolamento 131/2026, la Commissione tiene conto della mobilità verso l'Unione in favore dei proprietari che provengono da Paesi Terzi e che risiedono temporaneamente nell’Unione. Viene inoltre prolungata la validità del documento per un periodo di tempo ragionevole, che rispecchi la permanenza in uno Stato Membro (es. permesso di soggiorno).
Viene anche introdotta una autorizzazione speciale, accordata dallo Stato Membro di destinazione in via eccezionale, in casi di reale e urgente necessità.Le regole delle movimentazioni dovranno essere più aderenti alle esigenze dei cittadini che viaggiano con il proprio pet, ad esempio una partenza urgente, un’improvvisa catastrofe naturale, disordini politici o di altra forza maggiore che riguardi il proprietario.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 contiene il
nuovo modello di pet passport europeo.
Movimenti non commerciali di "transito"- Si introduce nella normativa dei movimenti non commerciali di pet una fattispecie nuova: i movimenti "di transito", i quali dovranno soddisfare tutte le prescrizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale, tranne quando gli animali non entrano effettivamente nel territorio dell’Unione e rimangono entro il perimetro della zona internazionale di un porto o aeroporto di transito.
Dal 22 aprile 2026- Il pacchetto dei sei regolamenti si applica dal 22 aprile 2026, una data funzionale ad evitare un vuoto legislativo. Infatti, il regolamento di sanità animale ha stabilito che alla data del 21 aprile 2026 decadrà il regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti non commerciali da compagnia. Sono previste misure transitorie.
Regolamento delegato (UE) 2026/131 Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Regolamento delegato (UE) 2026/132Tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti
Regolamento delegato (UE) 2026/133 Movimenti all’interno dell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti
Regolamento delegato (UE) 2026/134 Sorveglianza e status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 Elenchi di Paesi Terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 Modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia