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DECISIONE UE

Ispezioni non discriminatorie sulla protezione al trasporto

Ispezioni non discriminatorie sulla protezione al trasporto
Dal 1 gennaio 2015, la Commissione Europea chiede un modello armonizzato per le relazioni annuali.

Con la Decisione 18 aprile 2013, le relazioni sulle ispezioni non discriminatorie che gli Stati membri devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, dovranno seguire procedure uniformi. La Decisione stabilisce anche che le relazioni annuali saranno trasmesse elettronicamente alla Commissione. L'obiettivo è di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, prevede anche che

La decisione si applica dal 1 gennaio 2015 per dare gli Stati membri il tempo di adattare i propri sistemi nazionali di raccolta di dati alle informazioni che devono essere incluse nelle relazioni annuali a norma della presente decisione.

Le ispezioni non discriminatorie riguardano diverse fasi del viaggio: prima della partenza, durante il viaggio, all'arrivo nel luogo di destinazione e dopo il completamento del viaggio. Durante l'ispezione l'autorità competente può controllare uno o più animali, i mezzi di trasporto e i documenti di accompagnamento. I risultati permettono all'autorità competente di individuare casi di non conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e di intraprendere azioni al riguardo. Il trasportatore può essere o non essere informato preventivamente.

I trasportatori prevedono spesso l'effettuazione di ispezioni non discriminatorie prima della partenza per lunghi viaggi tra Stati membri e paesi terzi e dopo l'arrivo nel luogo di destinazione, se questo è un macello, e queste ispezioni non discriminatorie comprendono spesso controlli di un gran numero di animali. Di conseguenza, nelle relazioni annuali queste ispezioni dovranno essere registrate separatamente dalle ispezioni non discriminatorie casuali e basate sul rischio, che generalmente non sono previste e possono comprendere un numero minore di animali.

Le ispezioni non discriminatorie effettuate prima o durante i viaggi comprendono controlli eseguiti dall'autorità competente su tutti i documenti di accompagnamento che devono essere messi a sua disposizione. Queste ispezioni non discriminatorie vanno registrate separatamente dalle ispezioni non discriminatorie eseguite dopo il completamento del viaggio, comprendenti controlli dei giornali di viaggio o dei dati registrati dai sistemi di navigazione, con l'unico scopo di verificare la conformità alle disposizioni relative ai periodi di viaggio e di riposo.

La Commissione distingue tre diversi tipi di ispezioni non discriminatorie, da registrare separatamente nelle relazioni annuali.

a) ispezioni non discriminatorie effettuate nel luogo di partenza prima del trasporto degli animali per lunghi viaggi tra Stati membri e paesi terzi e dopo lo scaricamento gli animali dai mezzi di trasporto nel luogo di destinazione, se questo è un macello;
b) ispezioni non discriminatorie effettuate durante il trasporto;
c) ispezioni non discriminatorie effettuate dopo il completamento del trasporto per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo.

La Decisione contiene due allegati, uno con le informazioni divise per specie di animali e per tipo di ispezione non discriminatoria, e l'altro contenente note esplicative sul provvedimento.

pdfDECISIONE_UE_ISPEZIONI_NON_DISCRIMINATORIE.pdf779.33 KB