Fermo produttivo dei tacchini da carne. Il Ministero della Salute dispone che le Regioni Lombardia e Veneto definiscano la programmazione degli accasamenti. In accordo con le filiere avicole e con il supporto del Centro di referenza per l'Influenza Aviaria, le due Regioni devono programmare l’accasamento dei tacchini da carne in stabilimenti posti nelle zone B (Allegato B del DM 30 giugno 2023) a forte rischio di diffusione del virus HPAI. L'obiettivo - specificato nel dispositivo dirigenziale firmato da Giovanni FIlippini- è di ridurre la presenza negli allevamenti di soggetti di oltre 8 settimane di età, nel periodo a rischio compreso tra il 1 ottobre 2025 e il 31 gennaio 2026. Sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il dispositivo non esclude una estensione del periodo in cui applicare il fermo produttivo dei tacchini da carne.
La programmazione degli accasamenti dei tacchini da carne nelle zone a rischio -riducendo la concentrazione di animali sensibili nel periodo a rischio- si è dimostrata essere una delle misure più efficaci nel limitare la diffusione della malattia tra gli allevamenti. Le modalità possibili sono previste nella proposta di piano strategico per la gestione dell’Influenza aviaria ad alta patogenicità, allegata al dispositivo.
Il Ministero della Salute prende le mosse dai numerosi focolai di Influenza aviaria ad alta patogenicità che negli ultii anni sono stati confermati nelle regioni Veneto e Lombardia, in particolare nelle zone B caratterizzate da un elevato rischio di introduzione e maggior diffusione della malattia, tenuto conto anche dell’elevata densità di stabilimenti avicoli. Molti focolai si sono verificati in stabilimenti di tacchini, specie tra le più sensibili all’Influenza aviaria e principale diffusore della malattia negli stabilimenti avicoli circostanti.
Il mancato reddito sarà compensato dal Masaf con la corresponsione degli indennizzi spettanti agli allevatori a seguito del fermo produttivo per la stagione autunno-invernale 2025/2026.