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DECRETO CDM

Lesioni personali ai sanitari, Cdm approva inasprimento pena

Lesioni personali ai sanitari, Cdm approva inasprimento pena
Fra i provvedimenti approvati dall'ultimo Consiglio dei Ministri, un decreto legge proposto dalla Salute rafforza la tutela penale degli esercenti una professione sanitaria.

Sanzione penale più severa per chi causa lesioni personali a un professionista sanitario o sociosanitario nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Lo prevede un decreto legge approvato da Palazzo Chigi il 28 marzo, su proposta del Ministro della Salute Orazio Schilaci, che modifica allo scopo il Codice Penale. Nel comunicato stampa del Governo non viene ulteriormente precisata la norma. Nelle bozze circolate a mezzo stampa
un articolo del decreto legge reca "Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario" e integra l'articolo 583 del Codice Penale pe considerare "circostanza aggravante" se la persona offesa è !esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività”. Un rafforzativo della vigente tutela penale, indirizzata in particolare agli operatori sanitari dei Pronto Soccorso.

Il vigente ordinamento penale- Dal 2020, il Codice Penale (583-quater, comma 2) contempla un'ipotesi particolare del delitto di «lesioni personali», con riferimento alle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Si tratta di una novità introdotta nell'ordinamento penale dalla legge 14 agosto 2020, n. 113, la prima legge nazionale sulla sicurezza dei Sanitari nell'esercizio delle loro funzioni.
La stessa legge considera come "aggravante" l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale, a causa o nell'esercizio dell'attività sanitaria. (articolo 61, comma 11 octies del Codice Penale).

Si procede d'ufficio- I reati di violenza personale contro gli esercenti le professioni sanitarie sono sempre procedibili d'ufficio. Non rientrano infatti fra le lesioni "lievi" -che provocano una malattia tra i 20 e i 40 giorni- per le quali la recente riforma Cartabia ha cancellato la procedibilità d'ufficio.

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