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DAL CAPO DI GABINETTO

Covid-19, la guarigione non revoca la sospensione

Covid-19, la guarigione non revoca la sospensione
La comparsa dei dati sulle guarigioni nella piattaforma dei green pass  ha destato "disorientamento". Precisazioni dal Capo di Gabinetto in relazione alla sospensione.


Per verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale dei loro iscritti, gli Ordini delle professioni sanitarie si avvalgono della piattaforma nazionale DGC che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS CoV-2. La comparsa di dati sulle guarigioni degli iscritti - inizialmente non previsti- ha destato "disorientamento" in Fnomceo e difficoltà di interpretazione del dato in relazione ai provvedimenti di sospensione eventualmente adottati.

L'Ordine accerta lo stato vaccinale- In risposta al Presidente dei Medici e degli Odontoiatri Filippo Anelli, il Capo di Gabinetto del Ministro Speranza, Tiziana Coccoluto, ha  precisato che "non rileva la circostanza che il professionista sia allo stato guarito, in quanto che ciò che l'Ordine è tenuto ad accertare è lo stato di avvenuta vaccinazione". La nota è stata diffusa da Quotidiano Sanità.

Il sanitario guarito deve comunicare l'avvenuta vaccinazione- In merito alla difficoltà di inquadrare giuridicamente la situazione del professionista sanitario il quale risultando inadempiente all'obbligo di effettuare il ciclo vaccinale primario abbia contratto l'infezione e sia guarito successivamente al provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, il magistrato Coccoluto spiega che "la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale e- per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della sommistrazione della dose di richiamo.

La guarigione non rileva- "La guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione"- scrive Coccoluto. La revoca della sospensione consegue esclusivamente in due casi: per il professionista temporaneamente  sospeso per non avere effettuato il ciclo vaccinale primario "al completamento di quest'ultimo" e per il professionista sospeso per non avere effettuato la dose di richiamo, "alla somministrazione di tale dose".

Obbligo vaccinale, definite le modalità di verifica