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ITER IN SENATO

Controlli ufficiali, decreto nazionale entro il 2 febbraio 2021

Controlli ufficiali, decreto nazionale entro il 2 febbraio 2021
L’adeguamento nazionale al Regolamento UE 2017/625 richiede l’adozione di quattro decreti legislativi. Al via le audizioni in Senato.

La Commissione Politiche Europee del Senato procederà ad un ciclo di audizioni mirate sui quattro provvedimenti legislativi che adeguano l’ordinamento italiano al Regolamento europeo sui controlli ufficiali. La relatrice, Sen Paola Boldrini (PD) ha riferito che i decreti legislativi in questione saranno esaminati congiuntamente.

Fra questi, l’atto del Governo n. 206 che tratta dei controlli ufficiali su alimenti, mangimi, salute animale, prodotti di origine animale e benessere degli animali. Il termine per la sua emanazione è scaduto il 2 novembre- ha riferito la relatrice - ma è stato ulteriormente prorogato di tre mesi. Il nuovo termine è quindi fissato al 2 febbraio 2021.

In 14 articoli, il provvedimento designa come Autorità competenti- per tutti  gli ambiti di controllo ufficiale sopra elencati-  il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie locali, ciascuno per le proprie competenze. Al personale è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite.

Ministero delle politiche agricole - Il Mipaaf sarà Autorità competente in alcuni settori,  così dettagliati dallo schema di decreto: a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura; b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura; c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici; e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
Inoltre, il Mipaaf fungerà da organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)- La finalità del PNCP è di descrivere il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, verificando così la corretta applicazione della legislazione comunitaria. In questo contesto, il Ministero della salute individua modalità e strumenti condivisi e coordina le autorità competenti (Regioni, Province autonome, aziende sanitarie locali) responsabili dei controlli ufficiali.

Controlli in base alla categoria di rischio- I controlli ufficiali vengono effettuati in base alla categoria di rischio assegnata, tenendo conto di tre aspetti: in primo luogo dei rischi identificati associati agli animali e alle merci, alle attività messe in atto dagli operatori, all'impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l'integrità e la salubrità di alimenti e mangimi; in secondo luogo delle non conformità precedenti degli operatori; e infine dell'affidabilità e dei risultati dell'autocontrollo messi in atto dagli operatori, compresi i regimi di certificazione di qualità privati.

Alimenti venduti a distanza- Il Ministero della salute esercita le proprie attribuzioni anche per garantire la sicurezza e la conformità alla normativa degli alimenti venduti a distanza mediante canali telematici e può disporre la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato.

Provvedimenti proporzionati- Per adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, l’Autorità competente valuta le non conformità derivanti dal mancato rispetto di procedure e requisiti che, qualora non completamente ottemperati, possono comportare un rischio per la salute umana o animale e, se necessario, procede a sequestro amministrativo.

Obblighi degli operatori- Il decreto disciplina gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori “nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di controllo ufficiale”. Gli operatori assicurano alle autorità competenti l'accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali e alle merci sotto il loro controllo; ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorità competenti, e sono tenuti ad assicurare che l'Autorità competente possa prelevare gratuitamente una quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi.

Campionamenti e controperizia- A tutela dell’operatore, si prevede che l'Autorità competente, nel prelevare il campione, debba assicurare che vi sia una quantità sufficiente per garantire la disponibilità di tutte le aliquote, compresa quella destinata al titolare o a un suo delegato. Nel caso di scarsità della matrice da campionare o all’impossibilità di ripetizione della prova, l'autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i motivi che escludono la possibilità di ripetizione dell'analisi o della prova; l'operatore andrà informato  circa la data, la sede e l'orario, al fine di consentirgli la possibilità di partecipare con il proprio esperto di parte qualificato all'analisi o alla prova.
In caso di esito sfavorevole delle analisi, gli operatori possono richiedere all'Autorità competente, a proprie spese, una controperizia. Tali disposizioni non pregiudicano l'obbligo delle Autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali. Un Allegato (Allegato 1 del decreto) definisce le modalità di campionamento per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
pdfALLEGATO_1.pdf370.99 KB

La procedura di controversia- Nel caso in cui l'operatore non condivida le valutazioni effettuate dall'autorità competente-  entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole- questi potrà attivare la procedura di controversia richiedendo all'autorità competente di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’Istituto si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
L’operatore, con apposita istanza e a proprie spese, può chiedere allo stesso Istituto, utilizzando l'apposita aliquota del campione conservato, un'altra analisi, da espletarsi con la partecipazione dell'esperto di parte qualificato. In tali casi, l’ISS procede alla ripetizione dell'analisi ed entro sessanta giorni comunica gli esiti della controversia all'operatore e all'Autorità competente che ha disposto il campionamento. In caso di alimenti con vita commerciale residua non superiore a trenta giorni a decorrere dalla data di campionamento, fatto salvo il caso dell'analisi unica e non ripetibile, tenuto conto dei tempi tecnici per l'effettuazione degli esami in funzione dell'attendibilità dei risultati, la procedura di controversia può essere attivata dall'operatore a proprie spese e con l'assistenza del proprio perito presso il laboratorio che ha effettuato la prima analisi.

I laboratori ufficiali
- Nei settori di competenza del Ministero della salute, i laboratori (l'Istituto Superiore di Sanità; gli Istituti zooprofilattici sperimentali; i laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali; laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente; laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento) effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attività ufficiali. Il Ministero della salute può designare come laboratori ufficiali anche altri laboratori. all'uopo individuati.
Le Autorità competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza.
I laboratori ufficiali svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori e devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualità di laboratorio ufficiale. Alcune tipologie di analisi possono essere effettuate anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione della selvaggina designati dall'Autorità competente.

Laboratori nazionali di riferimento (LNR) – Sono designati dal Ministero della salute per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare. L'elenco dei laboratori di riferimento è aggiornato ogni cinque anni, mentre ogni anno gli stessi laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle attività svolte. Il decreto introduce disposizioni riguardanti la gestione dei microrganismi patogeni isolati nelle attività di controllo ufficiale, nonché il sequenziamento del relativo genoma in particolari situazioni epidemiologiche. Inoltre, i laboratori ufficiali sono tenuti ad inviare i ceppi di microrganismi patogeni isolati nel controllo ufficiale ai LNR o al Centro di referenza nazionale; in considerazione delle particolari situazioni epidemiologiche, il Ministero della salute individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali è necessario effettuare il sequenziamento genomico completo.

Tracciabilità: arriva il registro elettronico dei trattamenti

Schema di decreto legislativo n. 206
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625
pdfSCHEMA_DI_DECRETO_LEGISLATIVO_206.pdf2.57 MB