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DPCM 22 MARZO 2020

Rigore sugli spostamenti: circolare del Viminale ai Prefetti

Rigore sugli spostamenti: circolare del Viminale ai Prefetti
Circolare del Viminale ai Prefetti dopo l'ultimo Dpcm che vieta gli spostamenti anche fra Comuni. Il testo pubblicato sul sito del ministero dell'Interno.


È on line la circolare indirizzata ai prefetti con le indicazioni sulle ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi. La circolare è del capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi.

La principale novità del DPCM 22 marzo- in vigore fino al 3 aprile-  è "il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano e quindi di rientrare al proprio domicilio se in altro comune".  "Resta in vigore - si legge nel provvedimento - l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".

"Rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere", aggiunge la circolare.
"Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune", si legge nel provvedimento.

Quanto alle attività lavorative non sospese, gli esercenti, "sono tenuti a comunicare preventivamente al prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale".



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