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LE CONDIZIONI

Mangimi gratuiti ai rifugi secondo le norme igienico sanitarie

Mangimi gratuiti ai rifugi secondo le norme igienico sanitarie
Definite le condizioni per la raccolta, l’etichettatura e l’utilizzo di tali materiali al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.


E' possibile cedere a titolo gratuito gli alimenti per animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, purchè "nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente". Lo precisa una nota del Ministero della Salute, scrivendo che "le donazioni di mangime rappresentano infatti una risorsa per le organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento degli animali e, allo stesso tempo, permettono alle ditte di evitare i costi dello smaltimento di tali prodotti, con un inevitabile effetto favorevole anche per l’ambiente".

Questi prodotti rientrano nei materiali di categoria 3 (art.10 del reg. (CE) 1069/09) ovvero: alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali.

In attuazione dell’art.16 g) dello stesso Regolamento, il Ministero della Salute ha definito le condizioni per la raccolta, l’etichettatura e l’utilizzo di tali materiali al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali, a seconda che si tratti di:

1) Pet food non idonei per motivi commerciali generati all’interno del mangimificio: si tratta di quantitativi di mangimi secchi sfusi, generati lungo la catena di produzione come scarti di lavorazione e raccolti in sacchi o big bag, all’interno dei quali, si ritrovano coacervi eterogenei di mangimi che derivano da diverse produzioni.

2) Pet food non idonei per motivi commerciali già confezionati e generati nello stoccaggio in mangimificio o lungo la catena di distribuzione ed esercizi di vendita: si tratta di mangimi considerati non più idonei per motivi commerciali (ad es. rimanenze di attività promozionali, mangimi prossimi al raggiungimento della data di scadenza, mangimi che hanno superato il termine minimo di conservazione per un tempo non superiore ai 2 mesi, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario), che non inficiano le idonee condizioni di conservazione e la salubrità dei mangimi in questione.

Per entrambe le fattispecie, il Ministero della Salute dettaglia le modalità operativa in una nota che si inquadra anche nella Legge n. 166/2016 (cosiddeta Legge Gadda) che si pone l'obiettivo di ridurre gli sprechi favorendo la donazione dei prodotti in eccedenza.

pdfNOTA_DGSAF_CESSIONE_GRATUITA_MANGIMI.pdf164.17 KB