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SICUREZZA ALIMENTARE

Sottoprodotti di origine animale, sanzioni oggi in Cdm

Sottoprodotti di origine animale, sanzioni oggi in Cdm
E' all'odg del Consiglio dei Ministri la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme sanitarie dei sottoprodotti di origine animale e dei campioni non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
Il provvedimento - emanato in attuazione della Legge comunitaria 2009) - detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

L'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento medesimo e adottino le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate e le notifichino alla Commissione. L'art. 54 del nuovo Reg. 1069/2009 reca l'abrogazione, a partire dal 4 marzo 2011, del Reg. 1477/2002; conseguentemente lo schema in esame dispone l'abrogazione del relativo decreto attuativo n. 36 del 2005 (ad esclusione degli artt. 10 e 11, v. ultra, art. 18).

Sono attualmente in fase di emanazione delle linee guida nazionali, concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, che dovranno assolvere allo scopo di fornire indicazioni operative utili a rendere omogenea sul territorio italiano l'applicazione della normativa comunitaria, in sostituzione del precedente Accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002. I rischi potenziali sono controllati dal rispetto della legislazione appropriata, evitando oneri superflui per gli operatori. Sulla base dell'esperienza acquisita, il regolamento chiarisce inoltre quali circostanze e in che modo la legislazione ambientale vada applicata alle operazioni che prevedono la presenza di S.O.A.

L'ATTO DI GOVERNO (TESTO INVIATO AL PARLAMENTO)