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ANTICIPAZIONI

Sicurezza alimentare e sanzioni nella Bozza Balduzzi

Sicurezza alimentare e sanzioni nella Bozza Balduzzi
Saranno le Regioni e le Asl, e non più il Ministero della Sanità, le Autorità competenti al riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. Sanzioni  su latte crudo e vendita diretta di pesce.

Modifiche in vista, dunque, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 concernente i prodotti alimentari destinati a d una alimentazione particolare. Le modifiche, prospettate nella Bozza-Balduzzi (Art. 12 Norme in materia di sicurezza alimentare) riguardano gli stabilimenti di prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente e rispondono a particolari obiettivi nutrizionali. Il riconoscimento, nelle intenzioni della bozza ministeriale, avviene previa verifica in loco del rispetto dei requisiti previsti dal pacchetto igiene e dalla legislazione alimentare vigente e della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. In mancanza il riconoscimento viene sospeso o revocato. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti.

Le aziende sanitarie locali dovranno comunicare "tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca". Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti
riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero".

La bozza del provvedimento che mercoledì prossimo sarà presentata al Consiglio dei Ministri dispone anche sanzioni per violazioni in materia di vendita di pesce e latte crudo.

Vendita diretta di pesce - L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego, nonché quelle relative ai prodotti di acqua dolce. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

Latte crudo e gelati- L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute.In caso di cessione diretta di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura.
L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve preventivamente sottoporlo a trattamento termico conformemente ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004. L'OSA che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni previste con decreto del ministro della salute. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, è vietata. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniari da euro 5000 a euro 50.000. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni.

Altre novità nella Bozza-Balduzzi, riguardano: libera professione intramurariaOnaosi, Dirigenti sanitari del Ministero della Salute, Emergenze veterinarie, farmaci omeopatici veterinari e dichiarazione dei trattamenti zootecnici.

pdfBOZZA_ARTICOLO_12_NORME_IN__MATERIA_DI_SICUREZZA_ALIMENTARE.pdf67.4 KB