Tutti i produttori di rifiuti speciali non configurati in forma di impresa possono cancellarsi dal RENTRI. La permanenza nel Registro sarà intesa come adesione volontaria.
Ulteriori chiarimenti e indicazioni operative per i Medici Veterinari, oggi, al Question Time live su VetChannel, dedicato al Registro per la tracciabilità elettronica dei rifiuti (RENTRI). Il relatore e consulente ANMVI Giorgio Neri, ha chiarito i termini dell'esenzione, una novità introdotta dall'ultima Legge di Bilancio, a beneficio di tutte le attività professionali non configurate nella forma giuridica dell'impresa (società iscritte alla Camera di Commercio).
Come cancellarsi- I professionisti esentati (le associazioni professionali sì, le società no - ha chiarito Neri) possono cancellarsi dal RENTRI, seguendo le indicazioni riportate nel Manuale e nella pagina web di supporto gestita dal Ministero dell'Ambiente. L'utente già iscritto può modificare il proprio status, accedendo alla procedura di "Variazione" e in seguito di "Cancellazione". Entrambe sono attivabili utilizzando la funzione Variazione (posta a destra dell’Iscrizione),tramite l’area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
FIR digitale- Per i soggetti che invece non godono dell'esenzione, entro il 13 febbraio è prevista l'adozione del FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti). L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all'apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.
Salvo proroghe- Mentre il Parlamento si appresta ad emanare il Milleproroghe le associazioni dei gestori di rifiuti chiedono di rinviare l’obbligo del formulario rifiuti digitale per mitigare l’impatto sulle imprese iscritte al Rentri. La proposta è di rinviare di sei mesi il Formulario digitale, consentendo la coesistenza con la modalità cartacea. Il regime transitorio- con la coesistenza dei due tipi di FIR- è stata richiesta soprattutto per le medie e piccole imprese e fino al 15 ottobre 2026.