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DDL CARTABIA

Controlli ufficiali, ripristinate norme di procedura penale

Controlli ufficiali, ripristinate norme di procedura penale
Approvate dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Emendamenti su controperizia, controversia e diffida.


Ripristinato il coordinamento tra il codice di procedura penale e il decreto legislativo 27/2021 sui controlli ufficiali. Le norme ripristinate riguardano le analisi dei campioni e le garanzie per l'interessato in sede di controperizia e di controversia. Introdotte anche nuove disposizioni penali in materia di diffida. Le modifiche  al recente D.Lvo 27/2021 sui controlli ufficiali sono il risultato di emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali. Gli emendamenti - proposti dal l Movimento 5 Stelle- sono stati approvati durante la conversione in legge del Ddl Cartabia, il Ddl che ha riattivato la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

Gli emendamenti approvati

In materia di analisi di campioni e di garanzie per l'interessato e nelle procedure di controversia tornano ad applicarsi le norme di coordinamento con il codice di procedura penale, ovvero l'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le modifiche sono state proposte dall'On Angela Ianaro (M5S)

Inoltre, con un nuovo articolo 1-bis  si interviene sull'istituto della diffida nel settore agroalimentare, introducendo la seguente previsione: per le violazioni alle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della 13 legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica degli estremi della violazione. La diffida non è applicabile ai prodotti non conformi già commercializzati, sia pure in parte

L'articolo aggiuntivo è stato proposto dal deputato Alberto Manca (M5S) primo firmatario di un emendamento sottoscritto anche dai pentastellati Bonafede, Ferraresi, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone Sportiello.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.