Le Autorità preposte a controlli e attività ufficiali potranno avvalersi del Tecnologo Alimentare. La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro Roberto Calderoli, ha sancito l'accordo concernente "Indirizzi per l’inquadramento della figura professionale del tecnologo alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625".
Definiti gli ambiti di attività e la collocazione del Tecnologo Alimentare. IL TESTO
L'atto, adottato il 1 ottobre in sette articoli, individua il contributo di questa professionalità e affida al Ministero della Salute e alle Regioni il compito di dare attuazione agli indirizzi sanciti, a finanza invariata. L’impiego della figura del Tecnologo Alimentare,
"in coerenza con l’approccio “One Health”, favorisce il potenziamento di un contesto multidisciplinare e multiprofessionale, per lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal Regolamento (UE) 2017/625 e delle attività ad essi connesse".
Collocazione del Tecnologo alimentare- Le regioni possono tenere conto delle competenze professionali del Tecnologo Alimentare nella programmazione dei fabbisogni di personale e nell’organizzazione delle attività dei Dipartimenti di prevenzione, dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), dei Servizi veterinari e delle altre strutture competenti in materia di controlli ufficiali.
Il contributo professionale del Tecnologo Alimentare - Nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, le Autorità competenti possono avvalersi del contributo professionale del Tecnologo Alimentare nello svolgimento delle attività previste dal
Regolamento (UE) 2017/625, tra cui, "a titolo esemplificativo", l'Accordo elenca:
a. valutazione dei processi di produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
b. verifiche inerenti ai requisiti di sicurezza, qualità, rintracciabilità e conformità degli alimenti e dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
c. verifiche sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo basati sui principi HACCP e delle procedure di gestione del rischio adottate dagli operatori del settore alimentare;
d. attività ispettive, audit, campionamento ufficiale e verifiche documentali previste dalla normativa vigente;
e. valutazioni tecniche concernenti etichettatura, composizione, claims nutrizionali e sulla salute, novel food, alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione, integratori alimentari, additivi, aromi, enzimi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
f. attività di supporto tecnico alle procedure amministrative conseguenti ai controlli ufficiali;
g. attività di analisi del rischio, raccolta ed elaborazione dati, sorveglianza e monitoraggio;
Regioni e Ministero della Salute- Le regioni promuovono la diffusione del presente Accordo presso le Autorità competenti e i Laboratori ufficiali operanti sul rispettivo territorio. Il Ministero della Salute e le regioni favoriscono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a valorizzare le competenze tecnico-scientifiche del Tecnologo Alimentare
Stato e Regioni convengono di rappresentare, nelle sedi competenti per l’adozione degli atti di indirizzo propedeutici alla contrattazione collettiva nazionale, l’esigenza di valorizzare la
figura professionale del Tecnologo Alimentare, ferma restando l’autonomia delle parti negoziali e il rispetto delle competenze previste dall’ordinamento vigente.
Cosa non cambia- L'Accordo esplicita che "
restano ferme le competenze attribuite alle professioni sanitarie e alle altre professioni disciplinate dall'ordinamento vigente". Invariata anche la disciplina dell’accesso al pubblico impiego, degli ordinamenti professionali, dei profili di inquadramento del personale, delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, nonchè la disciplina della contrattazione collettiva. Pertanto, "
le modalità di inquadramento, reclutamento e progressione del personale rientrante nella figura di Tecnologo Alimentare restano disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e dai vigenti regolamenti concorsuali, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni interessate".La figura professionale del Tecnologo Alimentare, costituita in base a Legge 18 gennaio 1994, n. 59, è una professione regolamentata. E' un profilo abilitato ad esprimere competenze e pareri di tipo tecnico, legislativo e gestionale nel settore agro-alimentare. Queste competenze- si legge nell'Accordo- "
presentano carattere tecnico-specialistico e risultano funzionali allosvolgimento delle attività connesse ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali previste dal Regolamento (UE) 2017/625".
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