Via libera definitiva ai disegni di legge per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quattro Regioni. Salute e Professioni tra le materie differenziate.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Roberto Calderoli, ha approvato, in via definitiva, quattro provvedimenti che attribuiscono maggiore autonomia alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. I provvedimenti sono adottati ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione che consente l'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" su alcune materie oggetto di legislazione concorrente, tra cui la tutela della salute e le professioni.
Forme e condizioni particolari di autonomia- Sono quattro le regioni interessate dai provvedimentidella Costituzione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” e nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”.
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Regione Liguria (
schema d'intesa)
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Regione Lombardia (
schema d'intesa)
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Regione Piemonte (
schema d'intesa)
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Regione Veneto (
schema d'intesa)
Professioni - La Regione può disciplinare professioni di rilievo regionale: attività intellettuali rivolte alla prestazione di servizi nel territorio regionale, con un nesso diretto con le caratteristiche peculiari del territorio e della sua economia, che richiedono competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione su base locale.
Restano escluse le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie.
La Regione è, inoltre, autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali regionali conseguite all’estero.
Tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica - Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), previa intesa con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Regione può:
- definire tariffe di rimborso e di remunerazione delle prestazioni differenti da quelle nazionali, a carico del proprio bilancio;
- gestire in autonomia le risorse statali per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie;
- istituire e gestire fondi sanitari integrativi;
- destinare risorse all’assunzione di personale sanitario o all’incremento delle prestazioni aggiuntive;
- impiegare in altri ambiti della spesa sanitaria le economie realizzate sulle risorse nazionali vincolate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi per cui sono state assegnate.
La maggiore autonomia non incide sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto delle risorse, garantendo la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre regioni, compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria. L’efficacia dell’intesa è condizionata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in ambito sanitario e alla corretta erogazione dei LEA, verificati anche sulla base di monitoraggi trimestrali.
Intese sottoscritte dai Presidenti di ciascuna Regione - Le intese, allegate ai disegni di legge, tengono conto del parere della Conferenza unificata e degli atti di indirizzo delle Camere.
Nell'attuazione delle intese le Regioni si attengono ai principi di leale collaborazione con lo Stato; ciascuna legge di approvazione possa essere modificata, derogata o abrogata solo in modo espresso, da una legge successiva approvata ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione. Sotto il profilo finanziario, le Regioni sono obbligate a un coordinamento con la finanza pubblica e rispetto dei saldi di bilancio stabiliti dallo Stato.
Durata decennale- Per ciascuna intesa è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, che verifica annualmente l’attuazione e valuta gli oneri finanziari, informandone le Camere e la Conferenza unificata. Le intese individuano in un apposito allegato le disposizioni statali che cessano di avere efficacia nel territorio regionale con l’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. Le intese hanno durata decennale e si intendono rinnovate per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.