Coordinamento tra le autorità competenti, rispetto della rete veterinaria, efficienza come da requisiti UE. Le nuove Linee guida dei controlli ufficiali sono in Gazzetta Ufficiale.
Il documento - «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attivita' ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanita' pubblica veterinaria»- è una raccolta sistematica dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/625, da applicare a tutti i livelli di autorità competente, per svolgere al meglio gli obblighi comunitari in un quadro di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione. Il documento è anche un aggiornamento della governance, delle articolazioni e delle competenze.
Coordinamento tra le autorità competenti- Sul testo è stato raggiunto l'Accordo in Conferenza Stato Regioni il 10 settembre scorso. In Italia, i controlli sono organizzati e svolti da più autorità competenti, dal livello centrale a quello territoriale regionale e locale. Questo assetto organizzativo richiede un coordinamento efficiente ed efficace. Questo il senso delle Linee Guida e dell'aggiornamento delle precedenti. Le regioni e le Province autonome si impegnano a recepire, con propri provvedimenti, le Linee Guida. L'adesione al documento costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
Il Responsabile del Servizio veterinario regionale- L'Accordo del 10 settembre contiene anche un passaggio sulle articolazioni dirigenziali, volto ad assicurare il rispetto della rete veterinaria recentemente istituita, incentrata sulla figura del responsabile del Servizio veterinario regionale. Si tratta di un modello di governance veterinaria che armonizza- per la prima volta- il nodo veterinario regionale a quello centrale, facendo perno sulla professionalità veterinaria. L'articolo 3 dell'Accordo rafforza l'impegno delle Regioni ad attenervisi.
Profili professionali per la sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria- Le competenze in queste materie devono essere esercitate da personale dedicato, adeguatamente formato ed esperto. Spetta alle Regioni adeguare- in occasione del primo aggiornamento utile- il Piano triennale di fabbisogno di personale, individuando il numero ed i profili professionali necessari alle Autorita' competenti regionali (ACR).
Le ASL- Le aziende sanitarie locali possono designare, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione, un referente per il coordinamento tecnico tra le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, previsto dalle Linee guida.