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EMENDAMENTI APPROVATI

Ricetta veterinaria elettronica anche per i mangimi medicati

Ricetta veterinaria elettronica anche per i mangimi medicati
La XII Commissione Affari Sociali della Camera si è espressa sugli emendamenti  trasmessi dalla Commissione Politiche Europee alla Legge Europea 2017. Nove proposte emendative in tutto, di cui due-  accolte- riguardano la tracciabilità e la ricetta veterinaria elettronica previste all'articolo 2 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2001/82/CE). Le proposte emendative -accolte dalla XII Commissione con il benestare anche del Sottosegretario Davide Faraone-  sono state formulate dagli Onorevoli Tancredi e Cova.

Emendamento Tancredi- Con questo emendamento si prevede che la banca dati centrale  del Ministero della Salute "è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche".  Inoltre, viene aggiunto il periodo: "È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento".

Emendamento Cova- Questo emendamento modifica il Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 - riguardante l'immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati - prevedendo che la
 la ricetta dei mangimi medicati possa essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati del Ministero della Salute. Inoltre l'emendamento prevede che-  a decorrere dal 1 gennaio 2018- la prescrizione dei mangimi medicati veterinari sia  redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

Il parere favorevole della XII Commissione su questi emendamenti ha "efficacia vincolante". L'On Mario Marazziti ha spiegato che la XIV Commissione "è tenuta ad adeguarsi" e potrà obiettare "solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria".

Farmaci veterinari, nel database anche il dato dell'acquirente
Tracciabilità obbligatoria anche per le parafarmacie
Avviato l'iter per la tracciabilità dei farmaci veterinari
Legge europea 2017
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I TESTI DEGLI EMENDAMENTI  APPROVATI

Emendamento On Tancredi (2.10)
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

Emendamento On Cova (2.10)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».