Sulla responsabilità civile e penale della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria, la Camera ha introdotto attenuazioni dell'esposizione giuridica e risarcitoria.
Modifiche in arrivo alla Legge Gelli-Bianco (
legge 8 marzo 2017, n. 24) sulla responsabilità degli esercenti una professione sanitaria. Il ddl delega AC 2700 approvato ieri dalla Camera dei Deputati interviene sulla posizione del professionista e della struttura sanitaria, in relazione alle condotte che possono configurare responsabilità civili o penali.
Buone pratiche e linee guida - La Legge Gelli Bianco prevede che nell'esecuzione delle prestazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengano- salve le specificità del caso concreto- alle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche iscritte nell'elenco del Ministero della salute. La modifica approvata dalla Camera interviene sulla mancanza di linee guida, confermando la previsione che i professionisti sanitari si attengano alle buone pratiche clinico-assistenziali, ma vengono fatte "
salve comunque le specificità del caso concreto».
Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria- La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione,
si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponderà non più "delle loro condotte dolose o colpose", bensì «
dei danni derivanti dalle loro condotte».
Risarcimento del danno- La Camera ha approvato la soppressione della norma (comma 3 dell'articolo 7) in base alla quale il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria in relazione alle linee guida e buone pratiche e dell'articolo 590-sexies del codice penale (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
Accertamento della colpa- Nell’operato dell’esercente l’attività sanitaria- ai fini dell'accertamento della colpa e della sua gravità- si terrà conto anche
della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare e della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.
Codice Civile- Le disposizioni riguardanti la responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria (articolo 7 vigente della Legge Gelli Bianco) passano da "norme imperative ai sensi del codice civile" a disposizioni
"inderogabili" .
Codice penale e linee guida- L'articolo 590-sexies del Codice Penale- introdotto dalla Legge Gelli Bianco viene riscritto con l'introduzione di limiti della responsabilità nell’attività sanitaria: per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 l’esercente la professione sanitaria che abbia seguito le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, "è punibile solo per colpa grave", "sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
Codice penale e colpa nell’attività sanitaria- L'articolo 590-sexies viene, infine, integrato dal seguente periodo:
"Nell’accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili nonché delle eventuali carenze organizzative, quando la scarsità e le carenze non sono evitabili da parte dell’esercente l’attività sanitaria, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della concreta difficoltà dell’attività sanitaria, dello specifico ruolo svolto in caso di cooperazione multidisciplinare e della presenza di situazioni di urgenza o emergenza».
Covid, quando il sanitario radiato può essere reiscritto