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ORDINI SANITARI, LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA

ORDINI SANITARI, LA CAMERA APPROVA LA RIFORMA
La Camera dei Deputati ha approvato la Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. Limite di mandato. Deroghe per i pubblici dipendenti in fatto di sanzioni disciplinari. Eliminato il richiamo alla previdenza.

La Camera dei Deputati ha approvato la "Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria" (4274-A).

La discussione in Assemblea ha introdotto ulteriori modifiche all'articolo 6 (Delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista).

Oltre al riconoscimento delle attività di formazione svolte all'estero, gli emendamenti intervengono sul principio di trasparenza degli Ordini, così riformulato: "disciplinare il sistema di informazione sull'attività degli ordini professionali per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione ( in luogo di: "disciplinare la verifica e la tutela della trasparenza e della veridicità della comunicazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati".

Nell'adottare un codice deontologico nazionale vincolante per tutti gli iscritti agli albi, si dovranno individuare le aree condivise tra le diverse professioni (non più tra i diversi Ordini), con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

Quanto alle sanzioni disciplinari, spariscono le misure compensative di natura economica e viene esclusa "l'assoggettabilità a sanzione dei comportamenti adottati in applicazione di linee guida, protocolli terapeutici, disposizioni organizzative emanate dalle regioni nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale".

Nella precedente formulazione invece la deroga per i dipendenti pubblici era diversamente formulata "fatta salva l'area di competenza già regolata in via esclusiva dallo specifico codice disciplinare per i pubblici dipendenti;
Gli Ordini dovranno definire anche il limite dei mandati nel definire l'assetto delle relative federazioni nazionali e regionali, in aggiunta a composizione, durata, funzioni gestionali, attribuzioni e regime di incompatibilità, criteri e modalità per il loro scioglimento.

Soppresso il principio teso a confermare "per gli esercenti le professioni di cui al comma 1, gli obblighi di iscrizione alle alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti".