La Legge n. 75/2026 introduce nel codice penale i reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci, con pene fino a 18 mesi e chiusura dello stabilimento. In vigore dal 29 maggio.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2026 la Legge 21 aprile 2026, n. 75, che introduce disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, modificando il titolo VIII del libro secondo del codice penale. Le nuove norme entrano in vigore il 29 maggio 2026 e riguardano chiunque operi nella filiera agroalimentare.
La legge crea un nuovo Capo II-bis dedicato ai "Delitti contro il patrimonio agroalimentare" e introduce tre nuove fattispecie di reato: la frode alimentare (art. 517-sexies), il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) e un articolo sulle pene accessorie e aggravanti (art. 517-octies). Vengono contestualmente abrogati gli articoli 516 e 517-bis del codice penale.
Chi mette in circolazione alimenti che sa essere non genuini o difformi da quanto dichiarato — per origine, provenienza, qualità o quantità — risponde di frode alimentare (art. 517-sexies) e rischia la reclusione da due mesi a un anno e una multa da 1.000 a 4.000 euro. La punibilità è tuttavia esclusa quando la condotta è di lieve entità, per quantità o valore esiguo del prodotto o in assenza di concreto pregiudizio per il consumatore o il mercato.
Più severo il trattamento previsto per il commercio con segni mendaci (art. 517-septies): chi utilizza indicazioni false o ingannevoli sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità degli alimenti — anche attraverso canali digitali e comunicazioni a distanza — rischia la reclusione da tre a diciotto mesi e una multa fino a 20.000 euro. La norma colpisce espressamente le condotte realizzate online, ampliando il perimetro rispetto alla disciplina previgente.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, il giudice può disporre come pena accessoria la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, per una durata compresa tra cinque giorni e tre mesi (art. 517-octies). Le pene base sono inoltre aumentate in presenza di specifiche aggravanti: condotte relative a denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, uso di falsi documenti di trasporto, prodotti spacciati come biologici privi di certificazione, o fatti di rilevante entità quantitativa. Se concorrono due o più aggravanti, la pena aumenta da un terzo alla metà.
Il regime più rigoroso riguarda la contraffazione di DOP e IGP (art. 517-quater, significativamente inasprito): chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette rischia ora la reclusione da uno a quattro anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro, con un aggravio sensibile rispetto alla precedente pena massima di due anni.