• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30942
PROFESSIONI E PA

Consiglio di Stato: gratuità è legittima, ma il bando è annullato

Consiglio di Stato: gratuità è legittima, ma il bando è annullato
Dopo il TAR anche Palazzo Spada considera legittimo che una Pubblica Amministrazione affidi un incarico professionale a titolo gratuito. Ma annulla il bando del Mef.

La Quarta sezione del Consiglio di Stato- con la sentenza n. 7442/2021- ha detto l'ultima parola su un bando del Ministero Finanze che prevedeva l'affidamento di incarichi professionali "a costo zero". Il bando era stato impugnato da svariate rappresentanze professionali venendo però legittimato a suo tempo dal TAR Lazio. A distanza di due anni Palazzo Spada riprende le argomentazioni che scatenarono le polemiche del mondo professionale: da un lato non esiste un impedimento giuridico-legislativo alla prestazione per gratuità, dall'altro il professionista non è del tutto privo di ricompensa quando può trarre giovamento pubblicitario e reputazionale dall'incarico affidatogli per contruibuire alla "cosa pubblica".

Bando annullato- Tuttavia il bando del MEF viene annullato dal Consiglio di Stato e dovrà- se riproposto-  essere riformulato "secondo i principi dell'azione amministrativa". Un bando pubblico, ricorda la Quarta sezione, deve essere più preciso nell'indicare i criteri di selezione, senza quella indeterminatezza che ha caratterizzato il bando nel quale l'Amministrazione finanziaria chiedeva di manifestare interesse per incarichi di consulenza a titolo gratuito.

Il principio della gratuità- Nella sentenza 7442, il Consiglio di Stato ricorda che nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l’individuo nella facoltà di compiere scelte libere in ordine all’impiego delle proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa. Diversamente, si dovrebbe ritenere illegittima o addirittura illecita la prestazione delle attività gratuite e di quelle liberali, che nemmeno contemplano la possibilità di ricavare dei vantaggi indiretti, essendo effettuate in maniera del tutto spontanea e con spirito di arricchire l’altro senza alcun vantaggio per se stessi.

Sentenza "sconcertante"- Confprofessioni definisce "sconcertante" il fatto la sentenza riconosca il diritto del professionista a essere pagato secondo il principio di equità, ma allo stesso tempo che tale principio divenga esigibile soltanto nel caso in cui il compenso sia effettivamente previsto". Se un bando pubblico prevede l'affidamento gratuito, sostiene Palazzo Spada, è nella facoltà del professionista non presentarsi. Già la sentenza del TAR di due anni fa, era stata definita "umiliante" dal Presidente di Confprofessioni Gaetano Stella.

Costituzionalità dell'equo compenso- Il Parlamento sta lavorando ad una proposta di legge sull'equo compenso per i liberi professionisti. Il principio dell'equo compenso ha superato il vaglio di costituzionalità in Commissione Affari Costituzionali, alla Camera. La proposta di legge non vincola le PA ad attenersi ai parametri tariffari definiti con decreto ministerilae. Già nel 2017 il Consiglio di Stato aveva legittimato il "ribasso" per ragioni di risparmio della spesa pubblica.

pdfLA_SENTENZA_DEL_CONSIGLIO_DI_STATO_copy_copy_copy_copy.pdf220.28 KB


TAR Lazio: il compenso zero non è vietato