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ASL E SSR PUGLIA

Incostituzionali assunzioni senza concorso e fuori dai piani di rientro

Incostituzionali assunzioni senza concorso e fuori dai piani di rientro
La Corte Costituzionale boccia le misure urgenti della Puglia sulle dotazioni organiche di Asl ed enti del SSR.
Violato l'impegno al piano di rientro con assunzioni senza concorso e incompatibili con il blocco delle assunzioni. Le Misure urgenti deliberate della Regione Puglia per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale non sono in linea con la Costituzione.

La Corte costituzionale (sentenza 73/2013) ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Anziché risanare la propria situazione finanziaria, la Regione  pregiudica il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal piano di rientro. Bocciata quindi la Legge regionale 15 maggio 2012, n.11.

La Puglia si era impegnata con un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario e ad individuare gli interventi necessari per perseguire l'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Fra questi non possono annoverarsi variazioni di bilancio per assunzioni a tempo determinato, nemmeno per motivi di emergenza: la norma pugliese è incompatibile con il cosiddetto "blocco delle assunzioni" per il triennio 2010-2012.

Inoltre, la legge pugliese non ha tenuto conto che le Regioni potrebbero avvalersi di personale a tempo determinato solo nel limite del 50 per cento e nemmeno del fatto che - con la legge finanziaria del 2010 - gli enti del servizio sanitario nazionale concorrono a realizzare obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino, per ciascun anno, l'ammontare stanziato per l'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. La norma regionale censurata, invece, non dispone la riduzione delle spese complessive per il personale, come previsto dal legislatore statale.

La Regione si è difesa adducendo la necessità di individuare una platea di medici suscettibili di essere immediatamente impiegati per far fronte a una situazione di grave emergenza organizzativa e assistenziale causata dal blocco del turn over e aggravata dalle norme statali in materia di collocamento a riposo intervenute nel 2011. Insensibile al riguardo la Corte che anzi ha rimarcato come la procedura di stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale già in servizio con contratto a tempo determinato, fosse incostituzionalmente basata su un concorso riservato. Richiamando la propria entenza n. 42 del 2011, la Corte ricorda di avere già dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione: «una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico» così come «la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione» non sono ragioni sufficienti a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso.

La Corte Costituzionale non ha ravvisato nemmeno "la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa" per ammettere una deroga al principio del pubblico concorso.

pdfLA_SENTENZA_DELLA_CORTE_COSTITUZIONALE.pdf61.51 KB