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SCIOPERO, VITTORIA A META’ PER I VETERINARI SSN

SCIOPERO, VITTORIA A META’ PER I VETERINARI SSN
Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Come deve regolarsi il veterinario dipendente dal SSN e il Sindacato che lo tutela? Il 4 marzo 2005, due veterinari della Ulss 12 avrebbero voluto aderire allo sciopero nazionale. Ma in base ad una ordinanza comunale, vennero trattenuti in servizio. Il TAR ha riaffermato il diritto di sciopero, ma negato il risarcimento.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Come può essere garantito il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato? Come deve regolarsi il Sindacato? E come si deve comportare il veterinario dipendente dal SSN che abbia il compito di garantire qualità e salubrità del pesce in vendita? Le risposte sono contenute è in una sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto resa nota dal Sivemp, che non ha riconosciuto il danno esistenziale a due veterinari pubblici costretti dall'autorità comunale a restare in servizio, ma ha accolto il ricorso del Sindacato e annullato il provvedimento del Primo Cittadino.

Il 4 marzo 2005 era stato regolarmente proclamato uno sciopero nazionale dei medici veterinari dal Sindacato italiano veterinari medicina pubblica. Due medici veterinari dell'Azienda Ulss n. 12 avrebbero voluto aderire allo sciopero ma l'astensione dal lavoro avrebbe comportato, per quel giorno, la mancata commercializzazione del prodotto ittico presso il mercato Ittico del Tronchetto di Venezia.

Gestori e grossisti del mercato ittico si erano rivolti all'Amministrazione Comunale per chiederle di garantire il funzionamento del mercato, nonostante lo sciopero dei medici veterinari, eventualmente ricorrendo alla precettazione. Era stato il Prefetto, un anno prima, a suggerire al Comune di individuare, con ordinanza urgente, le prestazioni veterinarie da considerare essenziali. Così il Sindaco di Venezia ha ordinato al Direttore del mercato ittico il mantenimento delle operazioni di commercializzazione del mercato, e al Direttore dell'Ulss n. 12 di garantire la continuità dei servizi di veterinaria per il giorno dello sciopero. Quest'ultimo, si è difeso in giudizio il Comune, avrebbe potuto ricorrere a personale estraneo all'Amministrazione, senza imporre necessariamente di recarsi a lavoro a dipendenti che volevano scioperare.

Secondo il Sindacato ricorrente non c'erano i presupposti per l'ordinanza del Sindaco e per la sua contingibilità e urgenza. Per il TAR Veneto, il ricorso alle ordinanze contingibili non può ritenersi precluso qualora si tratti di fronteggiare situazioni di pericolo conseguenti ad astensioni collettive dal lavoro, ma "risulta chiaramente che l'ordinanza è stata adottata solamente per tutelare gli interessi prettamente economici degli operatori del settore, e ciò non integra i presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti per l'esercizio dei poteri straordinari".

Il Tribunale ha però respinto la domanda di risarcimento del danno esistenziale subito dai due medici e il danno per lesione del prestigio e della credibilità dell'organizzazione sindacale: eventuali danni non sono risarcibili "perché non costituiscono conseguenza immediata e diretta del provvedimento impugnato".

"L'associazione sindacale avrebbe potuto evitare ogni danno attivando nei confronti del proprio datore di lavoro il rimedio previsto dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300". Anche quest'ultima circostanza esclude la risarcibilità, "perché al fine di ottenere il risarcimento vi è l'obbligo di dimostrare di aver diligentemente utilizzato gli strumenti di tutela potenzialmente idonei ad evitare il danno previsti dall'ordinamento".