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EUROPARLAMENTO

Tutela della filiera: è "carne" solo se proviene da un animale

Tutela della filiera: è "carne" solo se proviene da un animale
Non è definibile "carne", nè salsiccia, nè burger nè altro l'alimento che non sia fatto di "parti commestibili di animali". Fuori definizione tutti i derivati da coltura cellulare."

Il Parlamento europeo ha approvato la sua proposta negoziale. Ieri, gli eurodeputati hanno approvato una serie di emendamenti al documento della Commissione Europea " Rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare" (qui il testo approvato).

La Commissione Europea, a dicembre del 2024, ha proposto un regolamento per rafforzare la posizione contrattuale degli agricoltori e ripristinare la fiducia degli attori nella filiera alimentare. La proposta interviene sulle regole di funzionamento del mercato agricolo europeo, sui contratti di filiera, sulle importazioni dai Paesi Terzi, con obiettivi di tutela degli agricoltori europei. La proposta interviene anche sulle norme di etichettatura alimentare per rendere il consumatore pienamente consapevole degli acquisti di prodotti carnei, contro il cosiddetto meat sounding

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne- Con una integrazione all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 il Parlamento Europeo ha inserito nuove regole sul mercato unionale agricolo. Soltanto i prodotti contenenti "carne" potranno essere etichettati come bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger, tuorli d'uovo, albumi d'uovo. Il Parlamento europeo ha approvato i seguenti criteri di individuazione
-per "carne" si intendono le parti commestibili degli animali, compreso il sangue. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, si può usare i termini "carne e "tagli di carne"esclusivamente per indicare le parti commestibili degli animali.
- per "preparazioni a base di carne" si intende la carne fresca, compresa quella ridotta in frammenti, che ha subito l'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure che ha subito trattamenti che non alterano in misura tale la struttura delle fibre muscolari interne da farle perdere le caratteristiche della carne fresca.
- per "prodotti a base di carne": si intendono i prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione della carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati, in modo tale che la superficie di taglio mostri che il prodotto non presenta più le caratteristiche della carne fresca.
Anche i prodotti a base di pollame e le carni di pollame, potranno essere identificati in commercio come tali, esclusivamente se riconducibili alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.

Quando si può parlare di "filiera corta"- L'indicazione "filiera corta" dovrebbe essere utilizzata con il previo consenso dell'agricoltore e solo per designare le modalità commerciali in cui esiste un collegamento diretto o un numero limitato di intermediari tra l'agricoltore e il consumatore. "Anche sotto forma di vendite online" secondo il Parlamento che ha modificato il testo della Commissione per precisare l'indicazione "filiera corta", aggiungendo un criterio di misurazione della vicinanza geografica, in termini di distanza o durata di trasporto ridotte, "per aumentare la trasparenza e la giustizia economica".

Clausola di revisione anche in caso di malattie animale- Il testo prevede che i contratti di durata superiore a sei e dodici mesi prevedano una clausola di revisione, attivabile dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni.I contratti di filiera, nel testo emendato dall'Europarlamento, potranno essere rivisti alla luce di sopraggiunte variabili impreviste, fra cui eventi meteorologici estremi, tensioni geopolitiche e focolai di malattie animali.

Alimenti e mangimi da Paesi Terzi- I prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano gli obblighi relativi ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi prodotti nell'Unione.

Il testo approvato dal Parlamento Europeo
Emendamenti  alla proposta di regolamento per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare.